Ricorso Inammissibile: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. La decisione sottolinea come motivi generici e ripetitivi non possano trovare accoglimento, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove e nella commisurazione della pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato era stato ritenuto colpevole dopo essere stato trovato in possesso di un veicolo di provenienza illecita, il cui blocco di accensione era stato manomesso. Le sue dichiarazioni, definite “pseudo-confessorie”, erano state giudicate implausibili dai giudici di merito.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi principali:
1. Contestazione dell’affermazione di colpevolezza.
2. Mancata derubricazione del reato in una fattispecie meno grave (furto).
3. Eccessiva asprezza della pena e mancata concessione delle attenuanti generiche.
4. Diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Secondo gli Ermellini, i primi due motivi erano generici, meramente reiterativi di doglianze già esaminate e respinte in appello, e comunque manifestamente infondati. La ricostruzione operata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta congrua e logicamente saldata alla motivazione della sentenza di primo grado.
Anche il terzo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti, è stato giudicato manifestamente infondato, così come il quarto motivo, considerato privo di specificità e riproduttivo di censure già correttamente disattese.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la propria decisione su principi consolidati della procedura penale.
In primo luogo, ha ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello). Il controllo della Cassazione è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era solida, basandosi su elementi oggettivi come il possesso del veicolo rubato e la manomissione dell’accensione.
In secondo luogo, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena, ai sensi degli articoli 132 e 133 del codice penale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Anche il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è stato ritenuto correttamente motivato, poiché il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole dedotto, ma può limitarsi a indicare le ragioni decisive del suo convincimento, come l’assenza di elementi positivi di rilievo.
Infine, la genericità dei motivi è stata la causa principale dell’inammissibilità. Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata. In mancanza di tale specificità, l’impugnazione non supera il vaglio preliminare.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con motivi specifici e pertinenti, che critichino puntualmente i profili di illegittimità della decisione impugnata. Tentare di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, riproponendo le medesime argomentazioni, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’affrontare il giudizio di legittimità, rispettando i confini tracciati dal legislatore e dalla giurisprudenza costante.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate nei gradi precedenti, o sono manifestamente infondati, non riuscendo a individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a considerare ogni elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi, senza dover prendere in considerazione e confutare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli presentati dalla difesa.
La decisione sulla severità della pena può essere contestata in Cassazione?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se la decisione è frutto di puro arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico e non è supportata da una motivazione sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui rispettivamente si contesta l’affermazione di colpevolezza e si lamenta la mancata derubricazione in furto, sono generici, in quanto meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati, poiché la ricostruzione della Corte di appello evidenzia congruamente, nella pienezza della giurisdizione di merito e saldandosi alla motivazione di primo grado, come l’imputato sia stato colto in possesso del mezzo di provenienza delittuosa, con il blocco di accensione manomesso e in mancanza di titolo, e l’implausibilità delle dichiarazioni pseudo-confessorie sul punto (cfr. pp. 2, 3-4);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l’asprezza della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, da un lato, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficient motivazione (cfr. p. 4, che richiama anche l’applicazione della attenuante interna) e, dall’altro, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell circostanze ex art. 62-bis cod. pen., prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion come avvenuto nella specie;
che il quarto motivo, in tema di beneficio della non menzione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte romana (cfr. p. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore