Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi d’Appello Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una mera ripetizione di quanto già discusso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, delineando i confini tra una legittima contestazione e una sterile reiterazione. Il caso analizzato riguarda la condanna per un grave reato connesso alla provenienza illecita di un trattore agricolo.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 648-bis del codice penale, relativo al possesso e all’alterazione di un trattore agricolo di origine delittuosa. L’imputato decideva di impugnare la sentenza di secondo grado, presentando ricorso in Cassazione basato su tre distinti motivi. Con tali doglianze, egli contestava il giudizio di responsabilità, mettendo in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
In sintesi, la difesa sosteneva che non vi fosse prova certa dell’origine delittuosa del bene e che le azioni dell’imputato non dimostrassero la consapevolezza di tale provenienza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che tutti e tre i motivi di ricorso erano “non specifici ma soltanto apparenti”, in quanto si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
Analisi del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che un ricorso per essere ammissibile deve contenere critiche nuove e specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, non può essere una semplice fotocopia delle argomentazioni difensive già vagliate. Nel caso di specie, i motivi erano:
1. Generici: Non individuavano vizi logici o giuridici specifici nella sentenza d’appello.
2. Ripetitivi: Ricalcavano pedissequamente le questioni già discusse e decise nel grado precedente.
3. Fattuali: Tendevano a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione che è preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare i fatti.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha chiarito punto per punto perché i motivi fossero infondati e, prima ancora, inammissibili. In primo luogo, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato l’origine illecita del trattore basandosi su prove logiche, come le modalità e il luogo del ritrovamento, e sulle stesse dichiarazioni confessorie dell’imputato.
In secondo luogo, è stato sottolineato come l’attività di alterazione materiale del veicolo da parte dell’imputato, unita alla mancata consegna dei documenti di circolazione, dimostrasse in modo inequivocabile la sua intenzione di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa, agendo con piena consapevolezza. Infine, anche il terzo motivo, relativo all’origine del bene (frutto di ricettazione da parte del venditore), era stato correttamente esaminato e disatteso dalla corte territoriale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione si concentrino su vizi di legittimità della sentenza (violazione di legge o vizi di motivazione), introducendo argomenti critici specifici e non limitandosi a riproporre le stesse difese. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma l’imputato viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. Erano quindi considerati non specifici ma soltanto apparenti, mancando dei requisiti di legge per un valido ricorso in Cassazione.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare l’origine illecita del bene?
La Corte ha confermato l’origine illecita del trattore agricolo basandosi su prove logiche, come le modalità e il luogo del suo rinvenimento, e sulle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, che descrivevano le circostanze relative alla provenienza del veicolo.
Cosa dimostra l’intenzione dell’imputato di ostacolare l’accertamento della provenienza del veicolo?
L’intenzione dell’imputato di ostacolare l’accertamento è dimostrata dall’attività di alterazione materiale da lui operata sul mezzo, a seguito della mancata consegna di regolari documenti di circolazione. Questo comportamento, secondo la Corte, prova la sua consapevolezza della provenienza illecita e la volontà di nasconderla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35044 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RUVO DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria con motivi aggiunti di NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta il giudizio d responsabilità per il reato di cui all’art. 648-bis cod. proc. pen., non sono deducibil in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, quindi non specifici ma soltanto apparenti;
che con particolare riguardo alla prima doglianza, la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato (pg. 3 e 4, paragrafo 3) l’origine delittuosa del bene, acclarata attraverso l’uso di prove logiche, costituite da modalità e luogo di rinvenimento della trattrice agricola, unitamente alle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, descrittive delle circostanze relative alla provenienza;
considerato, inoltre, che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente sono finalizzate a prefigurare un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, a fronte di quant valorizzato dai giudici del merito (cfr. pg . 4, ove si rileva come l’attività di alterazione materiale operata sul mezzo da parte dell’imputato, a seguito della mancata consegna di regolari documenti di circolazione, dimostri al di là di ogni ragionevole dubbio la sua effettiva intenzione di ostacolare l’accertamento della origine delittuosa del bene, nella consapevolezza di tale provenienza);
ritenuto, infine, che anche il terzo motivo di ricorso è aspecifico, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pg . 5 della sentenza impugnata, in ordine alla provenienza della trattrice agricola, frutto di ricettazione da parte del dante causa dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (ciò che comporta l’inammissibilità di eventuali motivi aggiunti – art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deOso, il giorno 12 settembre 2025.