Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, presentati con il medesimo atto;
ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il concorso nel reato di cui all’art. 642 cod. pen., sulla base dell’asserita erra valutazione nonché insufficienza del materiale probatorio posto a fondamento della decisione, risulta generico;
che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell’ art.591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., l’inammissibilità;
che, inoltre, avendo i ricorrenti invocato un vizio di travisamento della prova, giova ribadire come tale vizio, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio de contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento;
considerato che la seconda doglianza relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, contenuta nel medesimo motivo di ricorso, è manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.