Ricorso inammissibile: quando i motivi sono generici e astratti
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione del giudizio, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché la genericità dei motivi rappresenta un vizio fatale, destinato a portare a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme il caso per comprendere i principi affermati dai giudici.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato una condanna a carico di un imputato per una serie di reati. Le accuse spaziavano dal furto aggravato (art. 624-bis c.p.) all’evasione (art. 385 c.p.), includendo anche la violazione delle norme sull’ordinamento penitenziario (L. 354/1975). L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue ragioni a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso per Cassazione e il vizio di aspecificità
L’atto di impugnativa presentato alla Suprema Corte si basava su un unico motivo, con cui la difesa deduceva un vizio di motivazione in relazione all’entità degli aumenti di pena applicati per i singoli reati, uniti dal vincolo della continuazione. Tuttavia, è proprio sulla formulazione di questo motivo che si è concentrata l’attenzione della Corte di Cassazione. Il ricorso, infatti, si limitava a contestazioni generiche, senza entrare nel merito delle specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella ‘conclamata indeterminatezza ed aspecificità’ delle censure mosse dal ricorrente. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni difensive fossero ‘del tutto astratte’ e ‘prive di qualsivoglia addentellato concreto’ con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, la quale era stata invece giudicata ‘completa e congrua’.
In sostanza, per la Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente un vizio di motivazione. È necessario, invece, che il ricorrente articoli critiche specifiche, puntuali e pertinenti, dimostrando in che modo il ragionamento del giudice di merito sia errato, illogico o carente. Un ricorso che si limita a deduzioni astratte, senza confrontarsi criticamente con il provvedimento che intende contestare, non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: l’importanza della specificità nei motivi di ricorso
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Un’impugnazione non può essere un mero lamento generico, ma deve configurarsi come una critica circostanziata e mirata alla decisione impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la mancata revisione del caso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione con la massima diligenza e precisione tecnica, pena l’immediata chiusura del processo con un esito sfavorevole e ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della ‘conclamata indeterminatezza ed aspecificità’ dei motivi presentati, i quali erano basati su argomentazioni ‘del tutto astratte’ e prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa si intende per motivazione ‘completa e congrua’?
Nel contesto della decisione, la Corte ha definito la motivazione della sentenza di secondo grado come ‘completa e congrua’, intendendo che essa era esauriente, logicamente coerente e adeguata a giustificare la decisione presa, rendendo così inefficaci le critiche generiche e astratte del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 385 cod. pen. e 47 -ter L. 354/1975 (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12463/2018 R.G.N.R., fatto commesso in Palermo il 7 aprile 2018), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 56, 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo C, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo D, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo E, fatto commesso in Palermo il 18 agosto 2017) e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo F, fatto commesso in Palermo il 22 agosto 2017);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’entità degli aumenti praticati per i singoli reati ascritti all’imputato, avvinti d vincolo della continuazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, invece, completa e congra (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente