Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 12/10/1962
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 624-bis cod. pen. (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 385 cod. pen. e 47 -ter L. 354/1975 (Proc. n. 13907/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 23 luglio 2017), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12463/2018 R.G.N.R., fatto commesso in Palermo il 7 aprile 2018), 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo A, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo B, fatto commesso in Palermo il 13 agosto 2017), 56, 624-bis, comma 1, e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo C, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 61 n. 2 e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo D, fatto commesso in Palermo il 13 ottobre 2017), 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo E, fatto commesso in Palermo il 18 agosto 2017) e 385, comma 1 e 3, cod. pen. (Proc. n. 12710/2017 R.G.N.R., capo F, fatto commesso in Palermo il 22 agosto 2017);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’entità degli aumenti praticati per i singoli reati ascritti all’imputato, avvinti d vincolo della continuazione, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, invece, completa e congra (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente