Ricorso Inammissibile: La Guida alla Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici e non specifici. Questo caso, riguardante una condanna per false dichiarazioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, offre una lezione chiara sulle conseguenze, anche economiche, di un’impugnazione mal formulata.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un imputato per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002. Tale norma punisce chiunque presenti dichiarazioni o allegazioni false al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito davanti alla Suprema Corte è stato netto e sfavorevole al ricorrente.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato l’appello sul nascere, dichiarandolo manifestamente inammissibile. La ragione risiede interamente nella modalità con cui i motivi sono stati presentati.
Secondo i giudici, i motivi erano:
* Generici e aspecifici: Il ricorso non specificava in modo chiaro e puntuale quali parti della sentenza di secondo grado venissero contestate.
* Privi di confronto critico: L’appellante non ha sviluppato argomentazioni in fatto e in diritto che si confrontassero realmente con le motivazioni della Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non contestava la logica della sentenza impugnata, limitandosi a una doglianza superficiale.
La Corte ha sottolineato che la sentenza di secondo grado aveva, al contrario, operato una rigorosa ricostruzione dei fatti basata su acquisizioni probatorie definite e significative, e aveva motivato in modo congruo e coerente la determinazione della pena, secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La base giuridica per la declaratoria di inammissibilità si trova nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando non vengono enunciati specificamente i motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
La Cassazione ha evidenziato che un ricorso non può essere una mera riproposizione di lamentele già respinte o un’affermazione generica di dissenso. Deve, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, indicando dove e perché quel ragionamento sarebbe errato. In assenza di questo confronto critico e specifico, l’impugnazione è destinata a fallire prima ancora di essere esaminata nel merito. La motivazione della Corte d’Appello, ritenuta immune da vizi logico-giuridici, non è stata scalfita in alcun modo dai motivi proposti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese del procedimento.
2. Il versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando non vi sono ragioni per esonerare il ricorrente (come nel caso di un ricorso palesemente infondato).
Questa ordinanza serve come un importante monito: impugnare una sentenza, specialmente in Cassazione, richiede un lavoro di precisione tecnica e argomentativa. La genericità non solo non paga, ma costa cara.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici e aspecifici, non indicavano chiaramente i punti della sentenza che si intendevano contestare e non si confrontavano con le argomentazioni della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 95 del D.P.R. 115/2002, relativo a false dichiarazioni per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29246 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29246 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/05/1997
avverso la sentenza del 04/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 115/2002, è inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha valutato il trattamento sanzionatorio in base ai parametri di cui all’art. 133 cod.pen. con una motivazione congrua e coerente che non è pertanto censurabile in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2019