Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’esito di un ricorso inammissibile è una delle evenienze più comuni nel giudizio di legittimità e sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. L’ordinanza n. 9111 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso ne determini inevitabilmente il rigetto, con conseguente condanna alle spese per il proponente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali doglianze. In primo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, sostenendo che la sua motivazione fosse viziata. In secondo luogo, eccepiva la prescrizione per alcuni dei reati a lui contestati, commessi in un periodo specifico.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha rigettati, dichiarando il ricorso nel suo complesso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti di ammissibilità che ogni ricorso deve possedere.
Il Primo Motivo: Le Attenuanti Generiche e la Genericità del Ricorso
Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo ‘aspecifico’. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiaramente motivato la sua decisione basandosi su elementi concreti: il comportamento processuale negativo dell’imputato, la sua mancata resipiscenza (ossia l’assenza di pentimento) e la notevole gravità del danno causato. La Cassazione ha ribadito che la sua funzione non è quella di rivalutare nel merito tali elementi, già correttamente ponderati dai giudici dei gradi inferiori, ma solo di verificare la presenza di eventuali vizi logici o contraddizioni manifeste nella motivazione, vizi che in questo caso erano del tutto assenti. Un motivo di ricorso che non contesta specificamente la logicità di tale ragionamento, ma si limita a lamentare la decisione, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Prescrizione e la Manifesta Infondatezza
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato inammissibile. La Corte lo ha definito ‘del tutto generico’ e, inoltre, ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che non solo il motivo era formulato in modo vago, ma era anche palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico, come peraltro già correttamente argomentato dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere strutturato per criticare puntualmente le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata. Non è sufficiente una generica lamentela o una riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione perché la decisione del giudice precedente è errata dal punto di vista giuridico o illogica nella sua costruzione argomentativa. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima cura e precisione, individuando in modo chirurgico i punti della sentenza che si intendono contestare e le norme di legge che si assumono violate. Proporre un ricorso basato su motivi generici o manifestamente infondati non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della decisione, ma comporta anche l’inevitabile condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve da monito: la giustizia di legittimità è una risorsa preziosa che non deve essere sprecata con impugnazioni defatigatorie e prive di solido fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘aspecifici’ e ‘manifestamente infondati’. In altre parole, le contestazioni erano troppo generiche e non individuavano errori specifici di legge o vizi logici nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi su una valutazione complessiva che includeva il comportamento processuale negativo dell’imputato, la sua assenza di pentimento (resipiscenza) e la gravità del danno che aveva causato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62-bi vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuan generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai del diniego, il negativo comportamento processuale, l’assenza di resipiscenza e gravità del danno cagionato (vedi pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l prescrizione dei reati commessi dopo il 2 dicembre 2014 in data anteriore al sentenza di primo grado, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamen infondato, come correttamente argomentato a pag. 3 della sentenza di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Constì COGNOME Estgase-re
Il Presidente