Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare una decisione sfavorevole; è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e non una mera ripetizione di argomentazioni già respinte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali. La sentenza, emessa in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. La persona imputata, ritenendo la decisione ingiusta, decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a due specifiche doglianze.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si basava su due punti principali:
1. Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: La ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non concederle le circostanze attenuanti generiche, con una motivazione carente o illogica.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva: Un secondo motivo di lagnanza riguardava la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante legata ai precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili, fornendo spiegazioni chiare e nette. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, come avvenuto nel caso di specie, dove la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità. Pertanto, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato respinto. La Cassazione lo ha etichettato come generico. La ricorrente, infatti, si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sollevare critiche specifiche e nuove contro la sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità rende il motivo non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Corte.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che un ricorso inammissibile non è un esito neutro. La Corte di Cassazione, dichiarando l’inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte è riservato a ricorsi che presentano vizi specifici e ben argomentati contro la sentenza di secondo grado. Riproporre le stesse difese già vagliate o presentare lamentele generiche non solo è inutile ai fini di una riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. Il primo motivo, sulle attenuanti, è stato ritenuto infondato poiché la motivazione del giudice precedente era logica. Il secondo, sulla recidiva, è stato giudicato generico perché si limitava a riproporre argomenti già respinti in appello.
Cosa afferma la Corte riguardo alla motivazione per il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ribadisce che il giudice di merito, per negare le attenuanti generiche, non deve considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli che ritiene decisivi o rilevanti, superando implicitamente tutti gli altri con la sua valutazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9094 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appel Napoli che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale la ricorrente stata ritenuta responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o personali proprie o di altri;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente den l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine al dinie circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perchè manifestamente infonda in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esent evidenti illogicità; deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della conc delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favor sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disa superati tutti gli altri da tale valutazione;
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente la la violazione della legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla m esclusione della recidiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropong le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, p non specifici;
3.1.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibil condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.