Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando un processo giunge al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non è possibile rimettere tutto in discussione: il ricorso deve basarsi su precisi vizi di legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando non rispetta tali paletti, trasformandosi in una mera ripetizione di argomenti già trattati. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare per presentare un ricorso efficace.
I Fatti del Processo: Condanna per Minaccia e Diffamazione
Il caso nasce da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di minaccia e di diffamazione aggravata. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile nel nostro ordinamento.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro motivi principali:
1. Violazione di legge: Sosteneva che non sussistessero gli elementi costitutivi del reato di minaccia.
2. Vizi di motivazione: Contestava la valutazione delle prove, in particolare l’attendibilità delle testimonianze delle persone offese.
3. Ulteriori vizi di motivazione: Ribadiva le critiche al quadro probatorio delineato dai giudici di merito.
4. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Lamentava il diniego dell’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131-bis del codice penale, che avrebbe potuto escludere la punibilità.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione si fonda su principi procedurali consolidati e inderogabili che ogni avvocato deve conoscere.
Motivi Generici e Ripetitivi
Il primo motivo di ricorso è stato considerato generico e apparente. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. In sede di legittimità, non basta ripetere le proprie tesi, ma è necessario individuare specifici errori di diritto commessi dal giudice precedente.
Il Divieto di Riesame dei Fatti
Il secondo e il terzo motivo sono incappati in un ostacolo insormontabile: il divieto per la Corte di Cassazione di riesaminare i fatti. L’imputato chiedeva alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove (in particolare, la credibilità dei testimoni) a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di legittimità, che si limita a verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, senza poter ricostruire autonomamente la vicenda.
La Novità del Motivo di Appello
Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati proposti in appello. Dal momento che la questione non era stata sollevata nel secondo grado di giudizio, non poteva essere introdotta per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso per cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Le censure che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio, come la contestazione sull’attendibilità delle persone offese, sono precluse se la motivazione del giudice di merito è logica e non presenta vizi giuridici evidenti. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato l’importanza del principio devolutivo dell’appello: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere una diretta conseguenza critica dei punti già dibattuti e decisi in appello. Introdurre questioni nuove, come la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non avanzata in precedenza, costituisce una violazione procedurale che determina l’inammissibilità del motivo.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: un ricorso per cassazione deve essere un atto di alta tecnica giuridica, non la semplice riproposizione di doglianze fattuali. Per avere una possibilità di successo, è essenziale:
1. Focalizzarsi su vizi di legittimità: Individuare errori nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Evitare di chiedere un riesame del merito: La Cassazione non è la sede per contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici precedenti.
3. Garantire la coerenza processuale: Assicurarsi che tutti i motivi di ricorso siano stati precedentemente sollevati nei gradi di merito, come richiesto dalla legge.
La mancata osservanza di queste regole conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza sollevare specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la credibilità dei testimoni?
No, non è possibile. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove è un compito esclusivo dei giudici di merito (primo e secondo grado). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione su questo punto è manifestamente illogica o giuridicamente errata, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa succede se un motivo di ricorso non è stato presentato nel precedente grado di giudizio (appello)?
Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, quel motivo non può essere presentato per la prima volta in Cassazione. La legge richiede che le questioni siano state precedentemente sottoposte al giudice d’appello, a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RITURANTE COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che Riturante NOME AVV_NOTAIO ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia ex art. 612 co. 2 cod. pen. e di diffamazione aggravata ex art. 595 co. 3 cod. pen.;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto caratterizzato da doglianze non specifiche ma soltanto apparenti, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);
3.Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrent denunzia vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, l’inattendibilità delle persone offese, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3);
4.Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al diniego dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (pag. 2 e 3);
4.1. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio