Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un esempio emblematico è il concetto di ricorso inammissibile, una decisione con cui la Corte di Cassazione blocca un appello senza nemmeno entrare nel vivo della questione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per capire perché la specificità dei motivi di ricorso è un requisito non negoziabile nel nostro sistema giudiziario.
La Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Imperia per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, relativo a fatti di lieve entità. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Genova.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’. Nello specifico, contestava due aspetti centrali della sentenza d’appello:
1. La mancata assoluzione, ritenendo che non vi fossero prove sufficienti della sua colpevolezza.
2. La determinazione della pena base, considerata eccessiva.
Il ricorrente, quindi, chiedeva alla Suprema Corte di rivedere completamente il giudizio di merito espresso nei gradi precedenti.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto l’imputato colpevole o la pena giusta, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni dietro la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso presentato. La Corte ha osservato che l’unico motivo dedotto – il vizio di motivazione – era formulato in termini troppo generici. Il ricorrente si era limitato a esprimere il proprio disaccordo con la sentenza impugnata, senza però individuare e contestare specifici passaggi illogici, contraddittori o carenti nella motivazione dei giudici d’appello.
La Suprema Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse, al contrario, dato ‘adeguatamente conto della responsabilità dell’imputato e della congruità del trattamento sanzionatorio’. In altre parole, i giudici di secondo grado avevano spiegato in modo logico e coerente perché ritenevano l’imputato colpevole e perché la pena inflitta era proporzionata alla gravità del fatto. A fronte di una motivazione completa, un ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze senza un’analisi critica puntuale della decisione impugnata è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Per questo, chi presenta un ricorso deve indicare con precisione quali sono i vizi della sentenza impugnata. Limitarsi a una generica lamentela equivale a non presentare alcun motivo valido, con la conseguenza inevitabile di un ricorso inammissibile e di ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico. L’appellante ha lamentato un ‘vizio di motivazione’ riguardo alla colpevolezza e all’entità della pena, ma senza contestare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, che la Corte ha invece ritenuto adeguatamente motivate.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era adeguata, in quanto spiegava in modo sufficiente e logico sia le ragioni della responsabilità dell’imputato sia la congruità della pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8398 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8398 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MSADDAK ANOUAR (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la senten-za di condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Sanremo, il 29/10/2021).
Considerato che gunicat motiv0 dedotte (vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato e alla determinazione della pena base che si reputa eccessiva)k . inammissibilk, atteso che la motivazione della sentenza impugnata dà adeguatamente conto della responsabilità dell’imputato e della congruità del trattamento sanzionatorio (pp. 3-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ‘inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023