Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Impugnazione
Quando si presenta un’impugnazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su doglianze generiche. Questa decisione offre spunti cruciali su come devono essere formulate le critiche a una sentenza, in particolare riguardo alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, a seguito di un rito abbreviato, per una violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, un’ipotesi di reato considerata di lieve entità. La condanna, che teneva conto della recidiva, era stata fissata a nove mesi di reclusione e 1.500 euro di multa. Insoddisfatto della decisione della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali motivi:
1.  Un presunto vizio di motivazione riguardo alla determinazione della pena.
2.  Un vizio di motivazione relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i punti, giungendo alla conclusione che nessuno dei due avesse la consistenza necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Sulla Determinazione della Pena e il Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di doglianza è stato respinto in quanto generico. La Cassazione ha osservato che la pena inflitta era stata calcolata in misura “largamente al di sotto del medio edittale”. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, quando un giudice si attesta su una pena così contenuta, non è tenuto a fornire una giustificazione analitica e dettagliata. È sufficiente un semplice richiamo ai criteri generali di cui all’art. 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Pretendere una motivazione più approfondita in questi casi renderebbe il motivo di ricorso pretestuoso e, di conseguenza, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Una Motivazione Corretta
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha stabilito che il diniego delle attenuanti generiche era stato correttamente motivato dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano infatti basato la loro decisione su due elementi concreti e pertinenti: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di qualsiasi comportamento collaborativo o di segni di resipiscenza (pentimento). Questi fattori sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la mancata concessione del beneficio, rendendo la critica mossa nel ricorso priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano aspecifici. Non contestavano in modo puntuale le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre critiche generiche. La legge processuale, invece, richiede che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con la decisione contestata, evidenziando errori logici o giuridici specifici. In assenza di tale specificità, l’impugnazione non può essere esaminata nel merito.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su argomentazioni solide e specifiche, altrimenti il rischio non è solo quello di un rigetto, ma anche di un’ulteriore sanzione economica.
 
Quando un motivo di ricorso sulla quantificazione della pena può essere considerato generico?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico e quindi inammissibile quando la pena inflitta è largamente al di sotto del medio edittale. In questi casi, non è necessaria una giustificazione analitica da parte del giudice, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali dell’art. 133 del codice penale.
Quali elementi possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di un comportamento collaborativo o di segni di pentimento (resipiscenza).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alla conferma della condanna, l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e di versare una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7597  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che NOME (TARGA_VEICOLO) è stato condannato con il rito abbreviato alle pene di legge per la violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con la recidiva;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso l’imputato eccepisce il vizio di motivazione in me alla pena e con il secondo il vizio di motivazione in merito al diniego delle attenuanti generic
Rilevato che i motivi non hanno consistenza: la pena è stata calcolata, compresa la recidiva, i mesi 9 di reclusione ed euro 1.500 di multa, largamente al di sotto del medio edittale, per cu non necessita di giustificazioni ulteriori rispetto al riferimento ai criteri dell’art. 133 (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME Papa, Rv. 276288-01);
Rilevato che il diniego delle generiche è stato correttamente motivato dai precedenti penali e dall’assenza di un comportamento collaborativo o di segni di resipiscenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. iproc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
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