Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e, soprattutto, alla specificità dei motivi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle argomentazioni possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i requisiti procedurali e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Messina per il reato di usura (previsto dall’art. 644 del codice penale), ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Le sue lamentele, o ‘doglianze’ in termine tecnico, si concentravano su due aspetti principali: l’eccessività della pena inflitta e la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. In sostanza, il ricorrente riteneva di essere stato punito in modo troppo severo.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (cioè, non ha valutato se la pena fosse effettivamente eccessiva), ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso non soddisfacevano il requisito fondamentale della specificità.
Secondo i giudici, le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una mera riproduzione di quelle già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Mancava un confronto critico e puntuale con le motivazioni della sentenza d’appello. In pratica, l’imputato non ha spiegato perché la decisione dei giudici di merito fosse sbagliata, limitandosi a ripetere le proprie ragioni.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese. Deve, invece, individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice del grado precedente. 
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esposto in modo puntuale i criteri che l’avevano portata a determinare quella specifica sanzione e a non concedere il lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto quel ragionamento, ha presentato motivi generici. Questa mancanza di specificità rende il ricorso non idoneo a innescare un vero e proprio giudizio di legittimità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la forma è sostanza. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e specifiche, che si confrontino direttamente con la logica argomentativa del provvedimento impugnato. Un ricorso vago o meramente ripetitivo è destinato al fallimento e comporta ulteriori oneri economici per il ricorrente. La specificità non è un mero formalismo, ma il requisito essenziale per garantire che il giudizio di legittimità si concentri sulla corretta applicazione della legge.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente riproduttivi di argomentazioni già esposte e privi del requisito della specificità, non confrontandosi in modo puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Quali erano le lamentele principali del ricorrente?
Il ricorrente si lamentava dell’eccessività del trattamento sanzionatorio che gli era stato applicato e della mancata concessione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7122  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 35390/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 644 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze relative all’eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confront con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito e risultano per meramente riproduttive nonché prive del requisito della specificità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024