Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza n. 7077/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi, chiarendo perché la genericità e la ripetitività delle argomentazioni portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento non solo conferma una condanna per il reato di evasione, ma stabilisce anche principi procedurali cruciali, in particolare riguardo alle nuove sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile, ha deciso di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
Analisi dei Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su quattro punti principali:
1. Responsabilità penale: contestazioni generiche sulla colpevolezza, che si limitavano a richiamare i motivi già presentati in appello.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche in questo caso riproponendo argomenti già esaminati e respinti.
3. Eccessività della pena: una critica alla misura della sanzione inflitta, ritenuta sproporzionata.
4. Applicazione delle sanzioni sostitutive: richiesta di applicare le pene alternative al carcere previste dalla recente Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su argomentazioni precise che meritano di essere approfondite, poiché rappresentano un monito per la corretta formulazione degli atti di impugnazione.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
I primi tre motivi sono stati giudicati generici e ripetitivi. La Corte ha evidenziato che il ricorso non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza d’appello. Invece di contestare punto per punto il ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure, senza aggiungere nuovi elementi o specificare dove la Corte territoriale avesse errato. Questo approccio rende l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Sanzioni Sostitutive: La Competenza è del Giudice dell’Esecuzione
Particolarmente interessante è l’analisi sul quarto motivo. La Corte ha chiarito che la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive era manifestamente infondata. La pronuncia d’appello era avvenuta prima del 30 dicembre 2022, data spartiacque per l’applicazione di alcune norme della Riforma Cartabia. In questi casi, la legge (art. 95 d.lgs. 150/2022) prevede una procedura specifica: l’istanza per le pene sostitutive deve essere presentata al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile. Pertanto, la sede di legittimità non era quella corretta per formulare tale richiesta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non individua vizi specifici ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate è destinato a fallire. La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano fornito un “puntuale e logico apparato argomentativo”, con cui la difesa non si era adeguatamente confrontata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un ricorso siano inscindibili. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sanzione processuale, ma la conseguenza logica di un’impugnazione che non rispetta i requisiti di specificità richiesti dalla legge. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Dal punto di vista pratico, questa pronuncia insegna che per avere successo in Cassazione è indispensabile elaborare una critica mirata e pertinente alla sentenza impugnata, evitando sterili ripetizioni. Inoltre, chiarisce l’iter corretto per richiedere le sanzioni sostitutive per i processi pendenti al momento dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, indirizzando correttamente le istanze al giudice dell’esecuzione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte in appello e non si confrontavano in modo specifico con le motivazioni logiche e puntuali della sentenza impugnata.
È possibile chiedere le sanzioni sostitutive direttamente in Cassazione in un caso come questo?
No. Secondo l’ordinanza, poiché la sentenza d’appello è stata emessa prima del 30 dicembre 2022, la richiesta per l’applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere presentata al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni da quando la sentenza diventa definitiva, come previsto dall’art. 95 del d.lgs. 150/2022.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7077 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANASTASIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 34953/23 Filosa
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitando a richiamare i motivi di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di mer adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico appara argomentativo;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quantc meramente riprodutti di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici arg dal giudice di merito (v. in particolare pag. 4);
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso relativo all’eccessività del tratt sanzionatorio non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudi merito (v. in particolare pag. 4);
Ritenuto infine che l’ultimo motivo di ricorso dedotto dall’imputato relativo all’applica delle sanzioni sostitutive (art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022) è manifestamente infondato momento che la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale data, cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedim previsto dall’art. 95 cit. dinanzi al giudice dell’esecuzione per l’applicazione dell sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni d irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, non mass.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024