Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza di motivi specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante insegnamento sulla redazione dei ricorsi nel processo penale, sottolineando come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per assicurare che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto concrete e ben definite. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, seppur nella sua forma di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su tre punti principali:
1. Apparenza della motivazione: Il ricorrente sosteneva che la sentenza d’appello avesse una motivazione solo apparente, non avendo risposto in modo adeguato agli argomenti difensivi. Inoltre, ipotizzava un travisamento delle prove, senza però indicare specificamente quali prove fossero state interpretate erroneamente.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava l’omessa motivazione da parte della Corte d’Appello sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Diniego della sospensione condizionale della pena: Infine, veniva contestato il mancato accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato in toto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la comune caratteristica: la genericità.
La genericità come causa di inammissibilità
Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo, i giudici hanno sottolineato come il ricorrente si fosse limitato a contestare in modo astratto la motivazione della sentenza impugnata, senza mai indicare quali specifici argomenti dell’atto d’appello fossero stati ignorati o quali prove travisate. Anche la tesi alternativa dell’uso personale della sostanza era stata già ampiamente e logicamente esclusa dai giudici di merito. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione precedente.
Reiezione implicita delle attenuanti generiche e del ricorso inammissibile
Relativamente al terzo motivo, la Corte ha chiarito un principio processuale fondamentale. Un giudice non è sempre obbligato a motivare esplicitamente il diniego delle attenuanti generiche, specialmente quando la richiesta appare manifestamente infondata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva implicitamente escluso la sussistenza delle attenuanti valorizzando elementi concreti e negativi, quali:
* Il notevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta.
* Le modalità di custodia (sostanza suddivisa in più parti).
* La presenza di un bilancino di precisione.
* I precedenti penali specifici dell’imputato.
Questi elementi rendevano la richiesta di attenuanti talmente improponibile da non necessitare una confutazione esplicita.
Diniego della sospensione condizionale
Anche l’ultimo motivo è stato ritenuto generico. La sentenza impugnata aveva già chiaramente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena facendo riferimento ai precedenti penali specifici dell’imputato, un ostacolo legale alla concessione del beneficio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici, dettagliati e pertinenti. Non è sufficiente lamentare una motivazione ‘apparente’ o un ‘travisamento’ in termini astratti. È onere del ricorrente indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano, gli argomenti difensivi che sarebbero stati ignorati e le prove che sarebbero state mal interpretate. In assenza di tale specificità, il ricorso si risolve in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, con la conseguenza di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico quali parti della sentenza d’appello fossero errate o quali prove fossero state travisate, limitandosi a contestazioni vaghe e a riproporre tesi già respinte nel merito.
Un giudice deve sempre motivare esplicitamente il diniego delle attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, il giudice non è obbligato a fornire una motivazione specifica per negare le attenuanti generiche se la richiesta è palesemente infondata o improponibile, come nel caso in cui emergano elementi negativi quali un notevole quantitativo di droga, la presenza di un bilancino e precedenti penali specifici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35501 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
194/ RG 15957
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Letti gli atti e la memoria difensiva del 10/09/2025.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo e il secondo motivo sono generici e si limitano a contestare l’apparenza del motivazione per mancata risposta agli argomenti contenuti nell’atto di appello, non indica citando principi consolidati della giurisprudenza di legittimità e ipotizzando assertivamen travisamento probatorio, non indicato. Anche la tesi alternativa dell’uso personale del marjuana è stata esclusa con completi e non illogici argomenti dalla sentenza impugnata (penultima pagina).
2.2. Il terzo motivo, relativo all’omessa motivazione in ordine all’applicazione d circostanze attenuanti generiche è generico in quanto dalla complessiva lettura della sentenza emergono gli argomenti che ne hanno implicitamente escluso la sussistenza (notevole quantitativo di sostanza rinvenuta, modalità di custodia suddivisa in più parti e presenza bilancino di precisione e precedenti penali specifici), in sede di impugnazione il giudice no obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza.
2.3. Il terzo motivo è anch’esso generico in quanto la sentenza ha escluso l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena dando atto dei precedenti penali specific dell’imputato.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità dei ricorsPcon le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili’ilricorsPe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
La Presidente