Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario formulare una critica puntuale alla decisione che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti in appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: dal Furto alla Condanna
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale nei confronti di due donne per il reato di concorso in furto aggravato dalla destrezza (artt. 110, 624 e 625, n. 4 c.p.). La Corte di Appello, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: pur confermando la condanna per il reato, aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata precedentemente applicata a entrambe le imputate.
Non soddisfatte dalla decisione, le due donne hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi della Difesa
La difesa ha contestato la sentenza della Corte di Appello sollevando un vizio di motivazione. In particolare, le ricorrenti hanno messo in discussione l’individuazione delle stesse quali autrici del furto contestato. Tuttavia, la loro argomentazione non ha introdotto nuovi elementi critici, ma si è limitata a riproporre le stesse doglianze già avanzate e disattese nel giudizio di secondo grado.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, bollandolo come manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile perché non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che consiste in una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato.
Secondo la Corte, i motivi erano solo “apparenti” e non “specifici”, poiché omettevano di confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte di Appello per giustificare la condanna. Citando consolidata giurisprudenza (tra cui Cass. n. 42046/2019 e Cass. n. 44882/2014), i giudici hanno ribadito che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve individuare e contestare con precisione gli errori logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse esplicitato in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento, in particolare nelle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata. La motivazione era esente da vizi logici e basata su corretti argomenti giuridici sia per la dichiarazione di responsabilità sia per la sussistenza del reato. Di fronte a una motivazione così strutturata, la mera riproposizione di argomenti generici non è sufficiente per ottenere un annullamento della decisione.
Il ricorso, quindi, non ha superato il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata la condanna delle ricorrenti non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’accesso al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale che richiede il massimo rigore nella formulazione dei motivi. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già respinti, senza una critica mirata e puntuale, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le ricorrenti si sono limitate a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte di Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono una “pedissequa reiterazione”?
Significa che le argomentazioni presentate alla Corte di Cassazione erano una copia letterale e acritica di quelle già discusse e valutate nel grado di giudizio precedente, senza quindi affrontare e contestare specificamente le ragioni contenute nella decisione d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorso non è stato ritenuto meritevole di un esame nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a RAVENNA il 13/12/1957 COGNOME nato a FINALE EMILIA il 18/06/1963
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Ritenuto che COGNOME Rina e COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale cittadino che aveva condannato le imputate per il reato di concorso in furto aggravato dall’ aver commesso il fatto con destrezza (artt. 110, 624 e 625, n. 4 cod. pen.), ha revocato nei confronti di entrambe la misura di sicurezza della libertà vigilata, confermando nel resto.
Considerato che il primo ed unico motivo- con il quale le ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riferimento all’individuazione delle imputate quali autrici del reato contestato – è manifestamente infondato in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
DEPOSITATA
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME