Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35133 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Rovigo, emessa il 9 giugno 2021, ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di insolven fraudolenta, commesso ai danni della società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della quale impegnava a corrispondere rate per la locazione di un immobile senza adempiere al suo obbligo, anche consegnando alla persona offesa cambiali poi risultate insolute.
Ricorre per cassazione l’imputata, deducendo, con unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza appello del 22 novembre 2024 ed in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale intesa ad ottenere l’acquisizione agli atti di documentazione volta a prova il difetto dell’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici.
1.Quanto alla prima censura di natura processuale, la ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato ampiamente il rigetto dell’istanza di rinvio proposta dal n difensore di fiducia nominato dall’imputata.
Nel ricorso non si articola alcuna censura inerente alla violazione delle prerogative difensi della difesa tecnica e nemmeno alcuna violazione di legge processuale, bensì e genericamente soltanto un vizio motivazionale che non si riscontra nel provvedimento impugnato.
Sul punto, si richiama il principio secondo cui, il diniego di termini a difesa, ovv concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma primo, proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla d tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME).
Quanto alla seconda censura, il ricorso non si sofferma in alcun modo a spiegare la rilevanza dei documenti che la ricorrente avrebbe voluto produrre in grado di appello a fine di escludere il dolo del reato, specie a fronte della specifica motivazione offert punto dalla sentenza impugnata, del tutto obliterata in ricorso ed, invece, assai pertinen nella misura in cui la Corte territoriale ha escluso, a fronte delle prove testimoni documentali raccolte in primo grado, ogni rilevanza ai fini di interesse di ciascuno documenti che l’imputata aveva richiesto di acquisire.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 24/09/2025.