Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi in Cassazione, evidenziando come la mancanza di specificità e la semplice ripetizione di argomenti già esaminati portino inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte riafferma principi consolidati, fornendo un chiaro monito sulla necessità di una critica argomentata e puntuale avverso le sentenze di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62 bis del codice penale; in secondo luogo, il diniego dei benefici di legge. Tali richieste erano state già respinte nel giudizio di secondo grado, ma l’imputato ha deciso di sottoporle al vaglio della Corte di Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: da un lato, la manifesta infondatezza del motivo relativo alle attenuanti; dall’altro, l’assoluta genericità e la natura ripetitiva del motivo concernente i benefici di legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Per comprendere appieno la portata della pronuncia, è fondamentale analizzare nel dettaglio le ragioni che hanno guidato i giudici di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e un Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di ricorso contestava la decisione della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto tale motivo infondato, spiegando che la valutazione del giudice di merito era logica e ben motivata. La Corte d’Appello aveva infatti basato il proprio diniego su elementi concreti e decisivi, quali i precedenti penali del ricorrente e il suo comportamento processuale.
Su questo punto, la Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, poiché tutti gli altri si considerano implicitamente superati da tale valutazione. Contestare questa decisione in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione risulta palesemente illogica, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato ancora più debole. La Cassazione ha osservato come le argomentazioni relative alla mancata concessione dei benefici di legge non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. Il ricorrente, cioè, si è limitato a riproporre le stesse identiche lamentele, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione con cui la Corte d’Appello le aveva respinte.
Un motivo di ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione critica precisa: deve attaccare la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Quando, invece, si limita a ripetere argomenti già vagliati e disattesi, il motivo è considerato solo “apparente” e non specifico, conducendo inevitabilmente a un giudizio di ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la via per la Cassazione è stretta e richiede un’estrema perizia tecnica. Non è una sede per riproporre genericamente le proprie ragioni, ma un giudizio di legittimità dove ogni motivo di ricorso deve essere specifico, pertinente e criticamente orientato contro la decisione impugnata. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile in questo caso sottolinea che la semplice riproposizione di doglianze già esaminate e respinte è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza di aggravare la posizione del ricorrente con la condanna a spese e sanzioni pecuniarie. La pronuncia è un richiamo alla responsabilità e al rigore per tutti gli operatori del diritto che si accingono a redigere un atto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato respinto?
La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti era basata su una motivazione logica e sufficiente (precedenti penali e comportamento processuale dell’imputato), e il giudice non è tenuto a considerare ogni singolo elemento dedotto dalle parti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo si limita a ripetere esattamente gli stessi argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione che si sta impugnando. Tale pratica rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35064 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sed di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da valutazione (si vedano in particolare pagg.5-6della sentenza impugnata, nelle quali la Corte di merito evidenzia la correttezza del diniego delle circostante di cui all’art. 62 in ragione dei precedenti penali dell’odierno ricorrente e del suo comportamento processuale);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025