Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6590 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in ALBANIA,
avverso la sentenza in data 16/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI BRE-
SCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 16/03/2023 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza in data 24/05/2022 del Tribunale di Mantova, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione.
Deduce:
Inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento, in relazione agli artt. 178, 179 e 604, comma 4, cod. proc. pen., per omessa motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente premette di avere avanzato istanza di rinvio per legittimo impedimento con PEC inviata alla Cancelleria del Tribunale il 17/05/2023 in
relazione all’udienza del 24/05/2023. Precisa che l’istanza era stata avanzata dal difensore per un contestuale impegno dinanzi al tribunale di Ravenna; che il Tribunale di Mantova non dava risposta all’istanza di rinvio; che in relazione a tale evenienza esponeva un motivo di gravame; che la Corte di appello rigettava il motivo osservando che l’imputato era assistito da due difensori di fiducia.
Deduce, quindi, l’erroneità del convincimento della Corte di appello, che non doveva valutare la legittimità dell’istanza, ma doveva pronunciarsi sul vizio di omessa motivazione sulla richiesta di rinvio.
Aggiunge che analoga evenienza si è verificata in Corte di appello, visto che i giudici non fanno menzione della memoria inviata in data 08/03/2023, una volta venuta a conoscenza delle conclusioni del PG e con la quale “questa difesa sosteneva di essere rimasto l’unico difensore di COGNOME in quanto l’AVV_NOTAIO COGNOME all’udienza g. 08/01/2021 preso atto dell’intervenuta nomina di altro difensore aveva rinunciato al mandato”.
Lamenta che “sul punto la Corte non spende una parola così come non la spende sulla mancata produzione della documentazione a supporto dell’istanza di legittimo impedimento che questa difesa ha nuovamente prodotto alla Corte sempre con PEC del g. 08/03/2023 alle 12.32”.
Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di ricettazione e quello di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale giudicato in altro procedimento.
A tale riguardo il ricorrente sostiene che la medesimezza del disegno criminoso doveva considerarsi in re ipsa, dovendosi ricavare dal fatto stesso di girare a bordo di una macchina rubata e di darsi alla fuga per evitare l’arresto da parte delle forze dell’ordine. Secondo il ricorrente non è vero quanto ritenuto dalla Corte di appello, secondo cui l’imputato non si era previamente rappresentato il fermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico.
1.1.1. La manifesta infondatezza attiene alla censura relativa all’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata in primo grado.
La Corte di appello ha osservato che in atti era stata rinvenuta una PEC intitolata “legittimo impedimento”, ma che alla stessa non risultava allegata alcuna istanza di rinvio per legittimo impedimento.
Su tale preliminare e assorbente argomentazione nulla deduce la difesa, con la conseguenza che la rilevata assenza di un’istanza di rinvio è rimasta insuperata, dal che discende la manifesta infondatezza della deduzione.
Il fatto che il ricorrente non si confronti con tale argomentazione, peraltro, fa emergere come il motivo difetti del requisito della specificità, che si configura non solo per l’indeterminatezza e la genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
1.3. Il motivo risulta indeterminato e generico anche con riguardo alla questione della mancata considerazione della nota in data 08/03/2023 e alla rinuncia al mandato di altro difensore.
In questo caso, infatti, non è dato cogliere la censura difensiva, che invero non spiega in quale vizio sia incorsa la Corte di appello e per quali ragioni di fatto o di diritto.
Ne discende che non vi sono i presupposti minimi per ritenere la sussistenza di un motivo scrutinabile.
Il motivo relativo alla continuazione mostra gli stessi vizi di aspecificità fin qui rilevati, cui si aggiunge anche che le deduzioni difensive sono una mera valutazione in punto di fatto delle emergenze processuali, che si risolvono in una lettura alternativa e antagonista a quella sviluppata dai giudici di merito.
A tale riguardo sarà sufficiente rilevare che i giudici hanno negato la sussistenza di una continuazione sul rilievo che l’imputato non poteva prefigurarsi di opporre resistenza alle forze dell’ordine che -eventualmente- lo avrebbero scoperto con la macchina ricettata.
Il ricorrente sostiene il contrario, senza esporre questioni riconducibili ad alcuno dei vizi di legittimità previsti dall’art. 606 cod. proc. pen..
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame”attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Quanto esposto porta all’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/01/2024