Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione delle impugnazioni, chiarendo i motivi per cui un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi del merito. Il caso riguarda una condanna per furto pluriaggravato, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per il reato di furto pluriaggravato, ha presentato ricorso per Cassazione. I giudici di merito avevano confermato la sua colpevolezza basandosi su prove testimoniali e sul ritrovamento di attrezzi da scasso. L’imputato ha contestato la decisione attraverso tre specifici motivi di ricorso, tutti incentrati su presunte violazioni di legge e vizi di motivazione da parte della Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi presentati dalla difesa, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che toccano aspetti cruciali come la valutazione delle prove, la recidiva e le circostanze attenuanti.
Primo Motivo: Critiche sui Fatti e non sul Diritto
Il ricorrente contestava la sussistenza di una circostanza aggravante, sostenendo che la sua versione dei fatti fosse più credibile di quella fornita dalla direttrice dell’ufficio postale teatro del furto. La Cassazione ha prontamente respinto questa doglianza, qualificandola come una mera critica in punto di fatto. Il giudizio di legittimità, infatti, non è una terza istanza di merito: la Corte non può rivalutare le prove o scegliere quale testimonianza sia più attendibile. Il suo compito è verificare che la motivazione del giudice d’appello sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte d’Appello aveva logicamente preferito la testimonianza della parte offesa, supportata dal ritrovamento di arnesi da scasso, il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Secondo Motivo: La Corretta Valutazione della Recidiva
La difesa lamentava anche un’errata applicazione della recidiva. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato. Ha ribadito che, per valutare la recidiva, il giudice non deve limitarsi alla gravità dei reati precedenti o al tempo trascorso, ma deve compiere un’analisi più approfondita ai sensi dell’art. 133 del codice penale. È necessario esaminare il legame tra il nuovo reato e le condanne passate, per capire se la precedente condotta criminale sia indice di una persistente inclinazione a delinquere che ha influenzato la commissione del nuovo delitto. La Corte d’Appello aveva correttamente seguito questo principio, rendendo la censura infondata.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, ricordando un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva implicitamente ma chiaramente giustificato la sua decisione valorizzando i precedenti penali dell’imputato. Tale motivazione è stata considerata logica e sufficiente, rendendo il ricorso inammissibile anche su questo punto.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità: alla Cassazione non compete una nuova valutazione dei fatti, ma solo il controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. In secondo luogo, il requisito della specificità dei motivi di ricorso: non è ammissibile riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza una critica mirata e argomentata contro la sentenza impugnata. Infine, la Corte riconosce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione di elementi come la recidiva e le attenuanti generiche, purché la decisione sia supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure precise e fondate su questioni di diritto. Un ricorso inammissibile non solo porta a una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ma rappresenta anche un’occasione mancata per la difesa. La pronuncia insegna che i motivi di ricorso devono essere specifici, criticare in modo puntuale la decisione impugnata per vizi di legittimità e non limitarsi a riproporre questioni di fatto già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e dunque inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente respinte, senza sviluppare una critica argomentata contro la specifica motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Come valuta il giudice la recidiva per decidere se applicarla?
Il giudice non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti passati o sull’arco temporale in cui sono stati commessi. Deve, invece, esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne precedenti, per verificare se la pregressa condotta criminosa indichi una perdurante inclinazione al delitto che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato.
È sufficiente il riferimento ai precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte è sufficiente. Il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può fare riferimento a quelli ritenuti decisivi. Valorizzare i precedenti penali dell’imputato è una motivazione sufficiente e logica per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6550 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano di condanna per i delitto di furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione di e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di all’art. 625 n. 2 cod. pen.- non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché cos da mere doglianze in punto di fatto ed è indeducibile perché fondato su motivi che si risolv nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso, che ha, del tutto logicamente, attribuito prevalenza alle dichiarazioni direttrice dell’ufficio postale, validate dal ritrovamento di arnesi atti allo scasso, piutt quelle dell’imputato;;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazion legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva- no consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché il giudice di merito fatto corretta applicazione (cfr. p. 7 della sentenza impugnata) dei principi della giurispru di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente su gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli ten esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esiste fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ab influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuan generiche – è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui no necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion precisamente, la Corte di appello ha giustificato implicitamente il diniego delle circost attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali ai fini del trattamento sanzionatorio p. 7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.