Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Un individuo, condannato in Appello per reati legati agli stupefacenti, ha tentato la via del ricorso in Cassazione, vedendolo però respinto per la genericità dei motivi e per aver sollevato questioni non pertinenti a questa sede.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si basavano su due punti principali: in primo luogo, contestava la motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che le sostanze stupefacenti fossero destinate all’uso personale e non alla cessione a terzi. In secondo luogo, lamentava la mancata esclusione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. La decisione si fonda su una netta distinzione tra ciò che può essere oggetto di valutazione in sede di legittimità e ciò che, invece, appartiene esclusivamente al merito del giudizio, già esaurito nei gradi precedenti. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa pronuncia.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente. Per quanto riguarda la destinazione della sostanza, i giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso ‘generici e meramente assertivi’. Hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione completa, puntuale e logica, basata su elementi oggettivi quali la quantità e qualità delle sostanze, le modalità di confezionamento, l’occultamento e la disponibilità di denaro non giustificata dalle condizioni economiche dell’imputato. Questi elementi, nel loro complesso, erano incompatibili con un mero uso personale.
La Questione della Recidiva
Ancora più netta è stata la decisione sul secondo motivo. La Corte ha stabilito che la questione relativa alla mancata esclusione della recidiva era ‘indeducibile’. Questo perché, oltre a non essere stata sollevata nel precedente grado di appello, essa implicava una ‘questione di fatto’. La valutazione delle circostanze di fatto è preclusa al giudice di legittimità, il cui compito non è ricostruire gli eventi, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su principi cardine del nostro sistema processuale. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali. Il suo ruolo è quello di garante della legge (nomofilachia). Pertanto, un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata (come un’errata interpretazione di una norma o un vizio logico manifesto nella motivazione), non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove. La Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza d’appello era solida e coerente, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in questa sede.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi non consentiti dalla legge. È essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti ai vizi di legittimità e non si traducano in una richiesta di riesame dei fatti. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, non solo il ricorso verrà respinto, ma il ricorrente sarà anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
 
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e assertivi riguardo la destinazione della sostanza e perché la questione sulla recidiva era una questione di fatto, non sollevata in appello e quindi non esaminabile in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico e meramente assertivo”?
Significa che il motivo non indica in modo specifico e argomentato quale sia il vizio della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre una tesi difensiva o a manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice precedente, senza fondarlo su precise critiche giuridiche.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma della sentenza impugnata, che diventa così definitiva, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5601  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione sulla destinazione alla cessione, piuttosto che all’uso personale, che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa, puntuale e logica con riferimento al dato quantitativo e qualitativo, trattandosi di più sostanze, nonché modalità di confezionamento, occultamento e disponibilità di denaro incompatibili con le condizioni economiche e non giustificate;
indeducibile il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, non dedotto in appello e involgente una questione di fatto che non può essere esaminata in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME
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