Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una decisione con cui la Corte di Cassazione chiude la porta a un appello senza nemmeno analizzarne il contenuto. Una recente ordinanza ci offre lo spunto per capire quando e perché ciò accade, sottolineando l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello per i reati di ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. L’imputato era stato trovato in possesso non solo di strumenti tipicamente utilizzati per commettere furti, ma anche di una componente elettronica asportata da un’autovettura. Di fronte a questa condanna, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado su due fronti principali.
I Motivi del Ricorso e il Conseguente Ricorso Inammissibile
Il ricorso si basava essenzialmente su due doglianze:
1.  Errata Motivazione sulla Responsabilità: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la condanna. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo motivo era solo una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti in appello. Non veniva mossa una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, ma ci si limitava a riproporre le stesse tesi, rendendo il motivo generico e, di conseguenza, inaccettabile.
2.  Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche: L’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Anche questo motivo è stato giudicato infondato dalla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni dell’appello, senza spiegare perché la decisione della Corte d’Appello sia errata, non assolve a questa funzione critica e viene considerato ‘apparente’ e non specifico.
Sul secondo punto, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato come la decisione del giudice di merito fosse ampiamente giustificata. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti evidenziando i numerosi precedenti penali dell’imputato, che dimostravano una ‘elevata capacità a delinquere’. La Cassazione ha ricordato il proprio orientamento costante: per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice si concentri sugli elementi ritenuti decisivi (in questo caso, la pericolosità sociale derivante dai precedenti), senza essere obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro. Questa ordinanza è un monito importante: per accedere al giudizio di legittimità, non basta essere in disaccordo con una sentenza. È necessario formulare critiche precise, puntuali e argomentate, che mettano in luce vizi specifici della decisione impugnata. In caso contrario, il rischio è che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con un aggravio di costi e la definitiva chiusura del caso.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, non specifici, o si limitano a ripetere le argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No. Il giudice di merito non è obbligato a concederle. Per motivare il diniego, è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali che indicano una significativa capacità a delinquere, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole all’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4469  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motiv che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito alle pag. 2 e 3, dove si ritengono integrati i presupposti condotte di ricettazione e di cui all’art. 707 cod. pen., dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che in particolare la Corte motivava circa il rinvenimento dell’imputato in possesso d arnesi atti allo scasso, oltre che di una componente elettronica asportata da un’autovettura;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, alle pag. 4 e 5, dove si evidenziano molteplici precedenti che esprimono un’elevata capacità a delinquere dell’imputato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione del attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorev dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quell decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o !:;uperati tutti gli altri da tale valutaz rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 gennaio 2024
Consigliere e ensore
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Il Presidente NOME COGNOME