Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione non sia solo un’opportunità mancata, ma anche una fonte di ulteriori costi per il condannato. La Suprema Corte ha ribadito con fermezza i limiti del proprio giudizio, sottolineando che un ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove si riesaminano le prove. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso: Dalle False Dichiarazioni al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver reso false dichiarazioni in merito a due circostanze specifiche: il ritrovamento di un bilancino di precisione e la sua presunta ignoranza riguardo all’uso di sostanze stupefacenti da parte di un conoscente. 
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due argomenti:
1.  La presunta illogicità e mancanza di motivazione della sentenza d’appello nel provare la falsità delle sue affermazioni.
2.  La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto reso applicabile al suo reato da una recente riforma legislativa (d.lgs. 150/2022).
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni, ciascuna delle quali costituisce un importante monito processuale. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
La Mera Riproposizione dei Motivi e il Divieto di Riesame del Merito
Il primo punto sollevato dal ricorrente è stato liquidato come un tentativo mascherato di ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha sottolineato che i motivi proposti erano “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette dal giudice d’appello. Il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire se l’imputato abbia detto o meno il vero, ma solo di verificare se i giudici di merito abbiano ragionato in modo logico e coerente con la legge. Tentare di sollecitare una “alternativa rilettura delle fonti probatorie” è un’operazione estranea al giudizio di legittimità e conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
La Mancata Specificità sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per ragioni diverse. In primo luogo, la questione non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello, sebbene la riforma che la rendeva applicabile fosse già in vigore. In secondo luogo, e in modo decisivo, il motivo era privo di “specificità”. Il ricorrente si era limitato a invocare la “lievità del fatto” senza argomentare sulla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma, come ad esempio la “non abitualità della condotta”. Per ottenere un beneficio di legge, non basta menzionarlo, ma è necessario dimostrare che ne ricorrano tutti i presupposti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali del diritto processuale. Primo, il netto confine tra giudizio di merito e giudizio di legittimità: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica del percorso logico seguito nella sentenza impugnata. Secondo, il principio di specificità dei motivi di ricorso: chi impugna una decisione deve indicare con precisione le norme violate e le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata, non potendosi limitare a una generica doglianza. La combinazione di questi due principi ha reso inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza insegna che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente essere insoddisfatti dell’esito del processo; è necessario individuare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. In caso contrario, il risultato non sarà solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di una condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro. Un ricorso inammissibile, dunque, non è un atto neutro, ma un errore che comporta conseguenze economiche dirette.
 
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre questioni già valutate e miravano a ottenere un riesame dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto era tardiva e priva di specificità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorrente si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio precedente (in questo caso, l’appello), senza individuare un preciso errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4379 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4379  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto l’illogicità e/o la mancanza di motivazione riguardo alla prova della falsità sia dell’affermazione dell’imputato in merito al ritrovamento di un bilancino di precisione sia dell’affermazione dell’imputato in merito al fatto di non essere stato a conoscenza che il suo amico facesse uso di sostanze stupefacenti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle font probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., applicabile al reato di c:ui all’art. 372 cod. pen. in virtù della d.lgs n. 150/2022 – oltre a non essere stato sollevato in appello, (la riforma dell’art. 131 bis cod. pen. era già entrata in vigore alla data del giudizio di appello), è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a prendere i considerazione solo l’asserita lievità del fatto, senza alcuna indicazione degli altri elementi, quale ad es. la non abitualità della condotta, richiesti dalla disposizione invocata per il suo riconoscimento;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente