Ricorso inammissibile: quando le censure sono solo ripetitive
Il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito, deve presentare motivi specifici e non essere una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su censure generiche e già vagliate. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Catania decideva di presentare ricorso per cassazione, contestando la sentenza di secondo grado. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: la presunta insussistenza di una misura di prevenzione a suo carico al momento del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso e il rischio di un ricorso inammissibile
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali:
1. Sulla misura di prevenzione: Sosteneva di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione alla data del reato contestato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già chiarito che l’imputato era stato nuovamente sottoposto a tale misura in una data precedente e che, in assenza di prove documentali di un’interruzione, la misura doveva considerarsi ancora in vigore.
2. Sulle attenuanti generiche: Lamentava una presunta omessa motivazione da parte dei giudici di merito riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Entrambi i motivi, come vedremo, sono stati considerati dalla Cassazione come mere riproposizioni di argomenti già adeguatamente trattati e respinti.
L’analisi della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, nell’esaminare il caso, ha ritenuto i motivi proposti del tutto infondati e meramente riproduttivi. La decisione si basa su una logica procedurale rigorosa: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per questo, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una contestazione generica.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato come il ricorso non avesse contrastato efficacemente la motivazione della Corte d’Appello, limitandosi a negare la circostanza senza allegare alcuna documentazione che provasse un’eventuale interruzione della misura di prevenzione. In assenza di prove contrarie, la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta corretta e ben motivata.
Sul secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva, in realtà, fornito una motivazione chiara e logica. Il diniego era stato giustificato sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici, e sulla totale assenza di elementi di valutazione positivi. Questa motivazione, secondo la Corte, è pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata, la quale riconosce al giudice di merito il potere di negare le attenuanti basandosi sugli elementi desumibili dall’articolo 133 del codice penale, come la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La lezione che emerge da questo provvedimento è chiara: per adire la Corte di Cassazione con successo, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È necessario formulare censure specifiche, indicare le violazioni di legge precise e, se del caso, fornire prove documentali che non sono state considerate. Un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con ulteriori oneri economici per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito, senza che vengano addotti nuovi e specifici argomenti di diritto o prove decisive.
È sufficiente affermare che una misura di prevenzione non era in vigore per contestare una sentenza?
No, non è sufficiente. Se la sentenza impugnata ha già motivato l’esistenza e l’efficacia della misura, spetta al ricorrente l’onere di allegare la documentazione di uno specifico fatto che ne abbia determinato l’interruzione. In caso contrario, il motivo è considerato generico e inadeguato.
Come può un giudice motivare correttamente il diniego delle attenuanti generiche?
Un giudice può motivare il diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento a elementi concreti previsti dall’art. 133 del codice penale, come i numerosi precedenti penali dell’imputato (anche specifici per il tipo di reato) e l’assenza di elementi positivi di valutazione. Una tale motivazione è considerata sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4124 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi proposti in ricorso siano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, in quanto:
il primo motivo deduce la mancanza di sottoposizione alla misura di prevenzione alla data del fatto, ma la sentenza impugnata spiega a pag. 3 che il 23 febbraio 2016 l’imputato venne risottoposto alla misura di prevenzione, talchè in mancanza della documentazione di un fatto interruttivo di tale misura, essa al 12 aprile 2016 doveva ritenersi ancor efficace, motivazione che il ricorso non contrasta adeguatamente, non allegando la documentazione di alcuno specifico fatto interruttivo;
il secondo motivo deduce la omessa motivazione del rigetto delle attenuanti generiche, omissione che non emerge, però, dal testo del provvedimento impugnato, atteso che nella sentenza impugnata il diniego delle attenuanti è stato motivato con il riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici, ed alla mancanza di elementi di valutazione in senso positivo, motivazione che è conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che il giudice del merito esprima un giudizio d fatto, non sindacabile in sede di legittimità, nel momento in cui indica gli elementi, t quelli di cui all’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.