Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre spunti importanti sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione e sulla valutazione delle circostanze attenuanti generiche.
I Fatti Processuali
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi. I primi tre motivi contestavano la motivazione della sentenza di secondo grado riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione e alla sua configurabilità in caso di concorso nel reato presupposto. Il quarto motivo, invece, lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3933/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di natura sostanziale, che meritano un’analisi approfondita.
Le Motivazioni
L’Inammissibilità per Genericità dei Motivi
La Corte ha ritenuto i primi tre motivi del ricorso privi di specificità. Secondo i giudici, le censure proposte erano generiche e si limitavano a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, aveva omesso di confrontarsi criticamente con le ragioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
Questo approccio, come sottolineato dalla Cassazione, viola il principio di specificità dei motivi di ricorso. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non è ammissibile un ricorso che si fonda su motivi indeterminati o che semplicemente reitera questioni già ritenute infondate dal giudice del gravame, senza una necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In sostanza, non basta dissentire, ma è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente è errata, demolendone l’impianto logico-giuridico.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È infatti sufficiente che la motivazione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi rilevanti. Tale valutazione, se logicamente argomentata, supera e assorbe implicitamente tutte le altre possibili considerazioni.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Evidenzia come la specificità e la critica puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata siano requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità. La mera riproposizione di argomenti già disattesi equivale a un dialogo sterile che non può trovare accoglimento nel giudizio di legittimità. Allo stesso tempo, la decisione conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche, purché il diniego sia supportato da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o si limitano a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza un confronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi, superando così implicitamente tutti gli altri.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio d motivazione in relazione rispettivamente alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo e della configurabilità della ricettazione in presenza del concorso nel reato presupposto, sono privi di specificità perché sono fondati su generici profili di censura che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente omett di confrontarsi criticamente (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
che, invero, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01);
considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore