Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2267 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2267 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA DEL COLLE il 12/02/1975
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo di ricorso avverso la conferma della condanna di Siano Giovanni per i residui reati tributari – essendo già stata dichiarata in secondo grado la prescrizion alcune fattispecie – risulta afferente ad asseriti difetti di motivazione non emergent provvedimento impugnato;
che esso si articola, infatti: in una censura con cui si lamenta l’incompletezza de motivazione quale risposta ai motivi di ricorso, della relativa giustificazione, nonché d struttura logica; in una censura riferita a violazione di legge e difetto di motivazion un’acritica adesione della sentenza impugnata alla motivazione della sentenza di primo grado, avendo il giudice di appello trascurato evidenze acquisite agli atti e riprodotto argomentazi apodittiche in risposta ai motivi di appello; in una censura di mancanza, contraddittoriet illogicità della motivazione; in una relativa alla motivazione circa la colpevolezza e configurazione dei reati contestati, che sarebbe viziata dalla considerazione di “presunzio tributarie”;
che la difesa trascura di considerare criticamente il testo della sentenza e, sostanzialment non argomenta le sue censure;
che, in ogni caso, il giudice di appello ha preso in esame le risultanze processuali, nonché percorso logico del primo giudice, esponendo un’autonoma valutazione delle questioni rilevanti (pag. 5 del provvedimento impugnato) e correttamente affermando che gli elementi indiziari sono stati apprezzati in base ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (pag. 6).
Rilevato che il secondo motivo, con cui si lamentano il vizio di motivazione e la violazione d legge, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per omesso esame del relativo motivo d’appello, risulta inerente al trattamento punitivo, bench quest’ultimo sia sorretto da motivazione comunque coerente ed esaustiva, riferita alla pluralit delle violazioni finanziarie emergenti, in un complesso sistema che coinvolgeva molteplici aziende, nonché alla negativa personalità del soggetto (pag. 6 della sentenza).
Rilevato che, con memoria del 23 settembre 2024, la difesa ha tardivamente eccepito la prescrizione dei reati di cui ai capi D ed I dell’imputazione e che tale eccezione è manifestament infondata, non essendo stati considerati dalla difesa 64 giorni di sospensione della prescrizio per emergenza COVID;
che, in ogni caso, l’eccezione avrebbe dovuto essere formulata con il ricorso e, dunque, i profilo della prescrizione non può essere preso comunque in considerazione, a fronte di un’impugnazione inammissibile;
che, come chiarito da questa Corte (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818), l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilev d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso;
che, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la po esaminare il motivo nuovo concernente l’eccezione di prescrizione, ancorché maturata anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello, poiché l’inammissibilità dei motivi p impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. p principio vale, a maggior ragione, in relazione all’eccezione di prescrizione con successivi atti di parte, per i quali opera, oltre alla preclusione anzidetta, an generale del termine di quindici giorni prima dell’udienza per la presentazione dei mot fissata dall’art. 585 comma 4, prima parte, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23929 del 2 Rv. 282021).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costitu rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre igititig 2024.