Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34618 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Catanzaro per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 4 e n. 7 cod. pen. (aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale), commesso sottraendo merci del valore di C 150 dai banchi di vendita di una farmacia (in Catanzaro il 30 agosto 2018).
La ricorrente deduce: col primo motivo, vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità essendo stata immotivatamente esclusa l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen.; col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva; col terzo motivo, erronea applicazione della legge penale per essere stata ritenuta non applicabile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; col quarto motivo, vizi di motivazione riguardo alla dosimetria della pena.
Rilevato, che i motivi non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, dal che consegue l’aspecificità e, quindi, l’inammissibilità del ricorso (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).
Rilevato, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha escluso (pag. 3) l’applicazione dell’art. 54 cod. pen. perché nessuna prova è stata fornita di un reale stato di necessità, non essendo tale lo stato di indigenza (Sez. 3, Sentenza n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Rv. 265888).
Rilevato, quanto al secondo motivo, che le attenuanti generiche sono state valutate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale (ritenuta applicabile perché espressiva di maggior pericolosità sociale) e il giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è precluso per legge.
Rilevato che l’applicazione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è stata esclusa, con valutazione in fatto non censurabile in questa sede, in ragione del valore, non irrisorio, delle merci sottratte.
Rilevato, infine, con riferimento al quarto motivo, che la pena è stata determinata in misura pari al minimo edittale quanto alla pena detentiva, e prossima al minimo edittale quanto alla pena pecuniaria.
Ritenuto, pertanto, che i motivi di ricorso siano inammissibili e a ciò consegua la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere condannata anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consigliere stensore
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