Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una condanna. È necessario formulare motivi chiari, specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Torino sia in appello dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo volto a contestare la dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza dell’imputato nel merito, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise, che evidenziano gli errori procedurali commessi nella redazione del ricorso. Questi errori lo hanno reso ‘aspecifico’, ovvero privo della necessaria concretezza per poter essere valutato.
La Genericità dei Motivi
Il cuore della motivazione risiede nella constatazione che il motivo di ricorso era del tutto generico. Il ricorrente si è limitato a presentare deduzioni vaghe, prive di un’adeguata base fattuale e giuridica. In pratica, ha riproposto le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo la Cassazione, un ricorso è inammissibile quando le censure sono così indeterminate da non permettere di individuare il vizio specifico della decisione contestata.
L’Autonoma Motivazione della Corte d’Appello
Un altro punto cruciale è che la Corte d’Appello non si era limitata a un mero richiamo (per relationem) della sentenza di primo grado. Al contrario, aveva fornito un’adeguata e autonoma motivazione per confutare le tesi difensive. Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto attaccare specificamente questo percorso argomentativo, dimostrando la sua illogicità o erroneità. Non avendolo fatto, le censure sono risultate carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, dettagliati e che si confrontino puntualmente con le ragioni esposte nel provvedimento che si intende contestare. Ripetere genericamente le proprie difese senza smontare l’iter logico-giuridico del giudice precedente è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi aspecifici, ossia generici e indeterminati, che riproponevano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza una necessaria correlazione critica con le argomentazioni della decisione impugnata.
Cosa significa che la motivazione della Corte d’Appello non era solo ‘per relationem’?
Significa che la Corte d’Appello non si è limitata a richiamare la sentenza del Tribunale, ma ha fornito una propria adeguata e autonoma motivazione per spiegare l’infondatezza delle deduzioni difensive, rendendo la sua decisione completa e non meramente confermativa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34541 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con cu è stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità, è aspecifico, prospettando delle deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Esso lamenta, inoltre, vizi non emergenti dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello non si è limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale, ma ha anche fornito ‘ adeguata motivazione circa l’infondatezza delle deduzioni difensive, sicché la motivazione non risulta apparente (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406). Deve, pertanto, ribadirsi che l’inammissibilità del ricorso deriva, nel caso in esame, dal suo esser fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01);
Considerato che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/09/2025.