Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: per avere successo, un ricorso deve basarsi su motivi specifici, pertinenti e già dibattuti nel merito. La decisione in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la genericità e l’astrattezza dei motivi di impugnazione costituiscono un errore fatale per la difesa.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per un reato previsto dalla legge sulle armi (art. 4, comma 3, legge n. 895/1967), ha presentato ricorso per cassazione. La difesa ha articolato due principali motivi di doglianza: la violazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, e il presunto vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei requisiti formali e sostanziali che ogni impugnazione deve possedere, mettendo in luce le carenze dell’atto presentato dalla difesa.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Le ragioni della decisione della Corte sono chiare e si articolano sull’analisi di ciascun motivo di ricorso. Questi punti evidenziano errori procedurali e di merito che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Il Primo Motivo: Richiesta Tardiva e Generica
In relazione al primo motivo, la Corte ha rilevato un vizio insanabile. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non era mai stata avanzata durante il giudizio di merito. Dal verbale d’udienza, infatti, emergeva che la difesa si era limitata a chiedere la riqualificazione del reato, le attenuanti generiche, il minimo della pena e i benefici di legge.
La Corte ha sottolineato che un tema non trattato nel giudizio di merito non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, il ricorrente si è limitato a richiamare le condizioni astratte di applicabilità dell’istituto, senza collegarle a specifici elementi di fatto e di diritto del caso concreto. Questa genericità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando la sentenza Galtelli delle Sezioni Unite), rende il motivo di ricorso inammissibile.
Il Secondo Motivo: la Discrezionalità Motivata del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo esauriente la sua decisione. Il giudice di merito aveva bilanciato gli eventuali indici favorevoli con elementi di segno contrario, in particolare i precedenti specifici a carico dell’imputato.
La valutazione delle circostanze attenuanti rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato della Corte di Cassazione quando, come in questo caso, non è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma è sorretta da una motivazione sufficiente e coerente.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza della Suprema Corte offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma che il processo ha una struttura rigida e sequenziale: le questioni e le richieste devono essere sollevate nei tempi e nei modi corretti, altrimenti si perde il diritto di farle valere in un momento successivo. Introdurre una nuova questione in Cassazione è, di regola, inammissibile.
In secondo luogo, ribadisce che i motivi di ricorso non possono essere mere enunciazioni di principio o lamentele astratte. Devono essere specifici, indicando con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della propria tesi. Un ricorso inammissibile, come quello in esame, non solo non produce alcun risultato utile per l’imputato, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e, in un caso, riguardavano una richiesta (applicazione dell’art. 131-bis c.p.) che non era mai stata formulata nel corso del giudizio di merito.
È possibile chiedere l’applicazione di una causa di non punibilità per la prima volta in Cassazione?
No. La Corte ha chiarito che se una questione non è stata oggetto di trattazione nel giudizio di merito, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Questo rende il relativo motivo di ricorso inammissibile.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche fornendo una motivazione adeguata, basata sui precedenti penali specifici dell’imputato. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa valutazione, essendo discrezionale e non illogica, non può essere riesaminata in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3821 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGREBI COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna lo ha condannato per il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 895 del 1967 e deduce due motivi di ricorso;
ritenuto, quanto al primo motivo – con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione – ch diversamente da quanto indicato nel ricorso, l’applicazione della causa di non punibilità non ha costituito oggetto di richiesta nel corso del giudizio di merit come risulta dalla lettura del verbale di udienza del 2 marzo 2023 (in occasione del quale la difesa instava per la qualificazione del fatto ai sensi del comma 3 dell’art. 4 legge n. 895 del 1967, le circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena ed i benefici di legge);
rilevato che, dunque, il tema non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito e che il ricorrente, che ne ha comunque l’onere (pena la genericità del ricorso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, c. lett. d) e 591, c. 1, lett. c), cod. proc. pen.), ha omesso ogni allegazione s punto, essendosi limitato a richiamare le condizioni di astratta operatività dell’istituto, ma non anche quelle in fatto e in diritto che giustifichino, nel c concreto, una valutazione nel senso sollecitato;
ricordato che sul punto soccorre il diritto vivente, allorquando richiama l’interprete a sindacare, in primo luogo, la specificità intrinseca, ancor prima che quella estrinseca, dell’atto di impugnazione che richiede, per l’appunto, che essa non si articoli attraverso doglianze del tutto generiche o astratte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, in motivazione); ciò che è avvenuto nella specie, essendosi il ricorrente limitato alla richiesta senza correlarla a alcun elemento in fatto e in diritto;
rilevato, quanto al motivo in punto di diniego delle circostante attenuats0 generiche, che la sentenza di merito ha esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato i precedenti
specifici di cui il ricorrente risulta gravato e l’assenza di elementi – rinven dagli atti ovvero allegati dalla difesa – suscettibili di positiva valutazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle. ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente