Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione – che è ammesso soltanto per violazione di legge – l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comm lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 – 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266365 – 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 01);
che è, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi;
ritenuto che i motivi di ricorso contrassegnati dalle lettere a), b), c), d), sono assolutamente generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, le doglianze si limitano ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese;
ritenuto che il motivo contrassegnato dalla lett. e) è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pres” ente