Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta, ha confermato sentenza di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.;
che, avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso p cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l’AVV_NOTAIO, successivamente, ha depositato memoria scritta;
che tutti i motivi di ricorso, in primo luogo, sono intrinsecamente generici, in q privi di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorrente, peraltro, con il primo motivo, appare muovere censure dirett ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territo e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di sp travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), n di inesatta applicazione della legge penale;
che il secondo motivo di ricorso, inoltre, prospetta questioni manifestamente infondate posto che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; che la memoria dell’AVV_NOTAIO contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente