Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Valutare il Merito
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario individuare specifici errori di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo il caso e le sue implicazioni.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo in primo grado, confermata poi dalla Corte d’Appello, per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.). Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato, tramite il proprio difensore, ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso per Cassazione.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando le valutazioni che avevano portato alla sua condanna. Tuttavia, come vedremo, la strategia adottata si è rivelata controproducente.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e istruttiva: i motivi presentati erano privi di specificità. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a ripetere le stesse identiche doglianze già sollevate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorrente non si è confrontato criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma ha cercato di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. Questo tentativo è vietato: la Cassazione non è un “super-appello” dove si può rimettere in discussione la ricostruzione degli eventi, a meno che non si dimostri un palese travisamento della prova o un vizio logico macroscopico nella motivazione, elementi che in questo caso erano del tutto assenti.
Conseguenze Economiche: Spese e Sanzione
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
La Posizione della Parte Civile
Un dettaglio procedurale interessante riguarda la parte civile. Nonostante la vittoria processuale, la Corte non ha liquidato le spese legali in suo favore. La motivazione risiede in un principio consolidato: nei procedimenti in camera di consiglio davanti alla Cassazione, per ottenere il rimborso delle spese, la parte civile deve aver svolto un’attività difensiva concreta per contrastare il ricorso. Se la sua partecipazione è stata passiva, non ha diritto al pagamento delle spese da parte del ricorrente soccombente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di indicare con precisione le critiche mosse alla sentenza impugnata, confrontandosi con la sua motivazione. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti equivale a non motivare affatto. In secondo luogo, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice della legittimità, non del merito. Essa controlla che la legge sia stata applicata correttamente, ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, se questa è logica e ben argomentata.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso deve essere un’analisi tecnica e puntuale dei vizi di diritto della sentenza, non un’espressione di mero dissenso sulla ricostruzione fattuale. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è destinato a essere respinto, ma espone il proponente a sanzioni economiche significative, confermando l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specificità e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché alla parte civile non sono state liquidate le spese processuali?
Le spese non sono state liquidate alla parte civile perché, secondo la Corte, in questo tipo di procedimento, per avere diritto al rimborso, la parte civile deve svolgere un’attività concreta per contrastare il ricorso. In questo caso, tale attività non è stata ravvisata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato per i reati di cui agli artt 582 e 612, comma 2, cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterati identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagi 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confront che, con entrambi i motivi, inoltre, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono all’evid dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Co territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegaz specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 de 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/19 Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poiché «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichia per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei l consentiti, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139; Sez. 4, n. 36535 d 15/09/2021, A., Rv. 281923);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente