Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PERGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, che lo ha ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 48,479 c.p. e 489,61 n. 2 c.p.;
Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui P ricorrente lamenta violazione di legg carenza della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatt manifestamente infondato, giacchè il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Monza incorpora un atto pubblico di natura autoritativa, costitutivo di diritti a favo beneficiario;
Rilevato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge pena sostanziale, di norme stabilite a pena di invalidità e carenza di motivazione – è generi perché non chiarisce i contenuti del patito “vulnus” conseguente alla reiezione dell’istanza de difesa di non consentire la lettura degli atti del fascicolo del dibattimento, pera legittimamente acquisiti ai sensi dell’art. 480 c.p.p. ed è in ogni caso manifestamen infondato, dal momento che la Corte territoriale ha correttamente esplicitato, in conformità al giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le ragioni dell’affermata utilizzabilità prove assunte nel corso dell’istruttoria, nella fase antecedente al mutamento di composizione del collegio giudicante di primo grado;
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che ha richiamato i vizi di cui all’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale appello è generico – perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla sentenza impugnata (pag.8, ove si sottolinea che solo l’imputato avrebbe potuto disporre degli esemplari delle cambiali emesse a favore dell’COGNOME, che ne ha confermato i dettagli i sede di escussione testimoniale e solo lui avrebbe avuto interesse ad ottenere, in modo artificioso, la riabilitazione dagli effetti dei protesti, con la conseguente ininfluenza de alla perizia grafica e all’audizione del teste COGNOME) – ed è comunque manifestamente infondato, in quanto la scelta della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costi apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso in esame, congruamente motivata, stante il consolidato principio di diritto secondo il qu “la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di complet dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale pu ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non p decidere allo stato degli atti”(Cass. sez. U, n. 12602 del 17/12/15, Ric:ci, Rv. 266820);
come altrettanto manifestamente infondata è la questione di nullità della sentenza pe mancata corrispondenza tra l’accusa e la sentenza, come espresso, con argomentazione
condivisibile e conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, dalla sentenza dell Corte di merito (pag.8);
Rilevato che il quarto Motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richies sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti dec o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.9).
Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudi quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle pa rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 de 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23