Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega la Genericità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e non correlati alla decisione impugnata. Questo caso offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il protagonista della vicenda era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici di merito avevano fondato la sua responsabilità su ragioni di fatto e di diritto inconsistenti, tali da non superare il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare dell’atto di impugnazione, riscontrandone un difetto insanabile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha qualificato la censura mossa dal ricorrente come “generica e aspecifica”. Il motivo principale di questa valutazione risiede nel fatto che l’atto di impugnazione non teneva conto della motivazione, definita “satisfattiva e giuridicamente corretta”, della sentenza impugnata.
I giudici hanno sottolineato un principio consolidato nella giurisprudenza: un’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nell’atto e quelle argomentate nella decisione che si contesta. In altre parole, non si può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto, ma bisogna criticarlo punto per punto, dimostrandone l’erroneità. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche astratte, senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state pesanti per il ricorrente. Essendo l’esito riconducibile a una sua colpa (per aver presentato un ricorso non conforme ai requisiti di legge), è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette improvvisazione. È essenziale analizzare a fondo la sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica che si confronti direttamente con il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Ignorare questo passaggio non solo rende l’impugnazione inutile, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate nell’atto di impugnazione e quelle poste a fondamento della decisione impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Se l’inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
È sufficiente lamentare un vizio di motivazione per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No, non è sufficiente. La censura deve essere specifica e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti risulta generica e aspecifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il 08/05/1971
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha rico colpevole del reato di furto aggravato.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione, in quanto la Corte territoria posto alla base della decisione ragioni di fatto e di diritto inconsistenti ed inidonee responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisf giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentat l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazion correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fon dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento cens senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrent Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle s processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammen Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024
I Consigli e estensore
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