Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, questa fase è regolata da norme procedurali molto rigide. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che non basta avere delle ragioni, ma è fondamentale saperle esporre correttamente. Il rischio, altrimenti, è vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per capire quali errori evitare.
I fatti del caso e l’impugnazione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania, che lo aveva ritenuto penalmente responsabile. L’imputato ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi di ricorso.
L’analisi della Corte e le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi presentati dalla difesa, bocciandoli tutti e dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché ogni singolo motivo è stato respinto, fornendo una chiara lezione sui limiti del giudizio di legittimità.
Il primo motivo: le doglianze di fatto
Il ricorrente, con il primo motivo, contestava la valutazione della sua responsabilità penale. La Corte ha subito chiarito che tale critica non era ammissibile. La Cassazione, infatti, è un giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del processo (come farebbe un testimone o una prova), ma solo controllare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti. Le critiche sulla ricostruzione dei fatti, definite ‘mere doglianze in punto di fatto’, sono quindi escluse dal suo esame.
Il secondo motivo: la genericità e la ripetizione
Il secondo motivo riguardava una presunta erronea applicazione dell’art. 393 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Anche questo è stato giudicato inammissibile, ma per una ragione diversa: la sua ‘genericità’. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, spiegando esattamente dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. Ripetere semplicemente le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza d’appello, rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile.
Il terzo motivo: la novità non consentita
Infine, il terzo motivo è stato considerato ‘estraneo all’appello’. Ciò significa che l’argomento sollevato non era mai stato presentato prima, né in primo grado né in appello. La legge processuale vieta di introdurre questioni completamente nuove per la prima volta in sede di Cassazione. Il ricorso deve vertere sui punti già discussi e decisi nelle fasi precedenti del processo.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può ridiscutere l’intero processo. È un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Per questo, i motivi di ricorso devono essere mirati, specifici e pertinenti. Non possono consistere in una semplice richiesta di rivalutazione delle prove, né in una sterile ripetizione di argomenti già disattesi, né tantomeno in doglianze sollevate per la prima volta. La mancanza di questi requisiti essenziali ha portato inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile nel suo complesso.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un’attenta preparazione tecnica. È indispensabile che i motivi di ricorso siano formulati con precisione, criticando specificamente le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, evitando di sconfinare nel merito o di riproporre argomenti in modo generico. In caso contrario, il risultato non sarà una nuova valutazione del caso, ma una secca e costosa dichiarazione di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rispettavano i requisiti di legge: il primo era una critica sui fatti (non consentita in Cassazione), il secondo era una generica ripetizione di argomenti già respinti in appello e il terzo introduceva una questione nuova, mai sollevata prima.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo si limita a ripetere in modo acritico le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2208 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2208 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – carenza della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato – non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
considerato che il secondo motivo di ricorso – erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 393 cod. pen.- è generico, perchè fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata, ove si evidenzia l’insussistenza di un diritto dominicale, astrattamente azionabile in sede civile);
tenuto conto che il terzo motivo di ricorso risulta estraneo all’appello e non è proponibile, pertanto, per la prima volta in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 12/12/2023