Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomentazioni specifiche e puntuali. Quando i motivi di appello sono vaghi e non contestano efficacemente la sentenza impugnata, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, confermando una condanna e sanzionando il ricorrente per la genericità delle sue doglianze in materia di dolo e circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato previsto dall’art. 387-bis del codice penale (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi:
1. L’assenza di dolo: sosteneva che il suo stato di agitazione al momento dei fatti escludesse la coscienza e la volontà di commettere il reato.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: lamentava il diniego di uno sconto di pena da parte del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti entrambi generici. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La decisione della Cassazione si fonda su una valutazione rigorosa della specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha spiegato che le argomentazioni dell’imputato non erano in grado di scalfire la solida motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Genericità del Motivo sul Dolo
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che un semplice ‘stato di agitazione’ non è sufficiente a escludere il dolo. I giudici di merito avevano già evidenziato che non si trattava di uno stato di alterazione tale da compromettere la capacità dell’imputato di comprendere le proprie azioni. La difesa non ha fornito elementi specifici per contestare questa valutazione, limitandosi a una generica affermazione, rendendo il motivo un ricorso inammissibile.
Genericità del Motivo sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti basandosi su due elementi chiari: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di qualsiasi elemento positivo di valutazione. Il ricorso non ha contestato in modo specifico questi punti, limitandosi a lamentare la decisione senza offrire argomenti concreti che potessero giustificare una diversa conclusione. La motivazione della Corte territoriale è stata quindi ritenuta puntuale e logica, e il motivo di ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su critiche specifiche e dettagliate alla sentenza impugnata. Non basta esprimere un generico dissenso. È necessario individuare i vizi logici o giuridici della decisione e argomentarli in modo convincente. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente. La decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa e puntuale in ogni grado di giudizio.
Uno stato di agitazione può escludere il dolo in un reato?
No, secondo questa ordinanza uno stato di agitazione non è di per sé sufficiente a escludere il dolo. È necessario che si tratti di uno stato di alterazione tale da compromettere concretamente la capacità di rendersi conto di ciò che si sta facendo, cosa che la Corte ha ritenuto non fosse avvenuta nel caso di specie.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche all’imputato?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata perché la decisione era saldamente ancorata a due elementi: i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi positivi di valutazione a suo favore. La Corte ha ritenuto questa motivazione adeguata e non meritevole di censura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33996 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 387-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Entrambi i motivi – aventi ad oggetto il dolo del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono generici, a fronte della puntuale motivazione della Corte di appello, che evidenzia:
-quanto al primo motivo, il fatto che la coscienza e la volontà della azione non può essere posta in dubbio dallo stato di agitazione riscontrato dagli operanti in capo all’imputato, non trattandosi, all’evidenza, di uno stato di alterazione tale da compromettere la capacità di rendersi conto di quello che stava facendo (pag. 4);
-quanto al secondo motivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata ai precedenti penali dell’imputato e all’assenza di positivi elementi di valutazione (pag. 5).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025.