Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto le doglianze di due imputati, ribadendo un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere valida, deve confrontarsi specificamente con la sentenza che intende criticare.
Il Contesto del Caso: Ricorso Avverso la Sentenza d’Appello
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Catanzaro per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, hanno proposto ricorso per Cassazione. Le loro difese miravano a smontare l’impianto accusatorio e a ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ma si sono scontrate con una valutazione preliminare di ammissibilità che ne ha decretato la fine.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i motivi di ricorso presentati da entrambi gli imputati, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: la genericità delle argomentazioni. Questo vizio procedurale ha impedito ai giudici di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Posizione del Primo Ricorrente
I motivi addotti dal primo ricorrente, relativi alla sua responsabilità per il reato contestato, sono stati definiti dalla Corte come ‘generici’. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente su quel punto, come evidenziato nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, non riusciva a scalfire la solidità di tale ragionamento, limitandosi a una critica superficiale.
La Posizione del Secondo Ricorrente
Analogamente, anche i motivi del secondo ricorrente sono stati giudicati generici. Le sue argomentazioni si concentravano sull’inidoneità della sua condotta a configurare il reato e sulla mancata concessione di un’attenuante specifica (art. 62 n. 2 cod. pen.). Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non contenesse una critica puntuale e specifica delle ragioni esposte dalla Corte territoriale (pagine 6 e 7 della sentenza).
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio secondo cui un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati o una contestazione astratta della decisione impugnata. È necessario che l’appellante individui con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza, confrontandosi in modo serrato con le argomentazioni del giudice precedente. In assenza di questo specifico confronto, i motivi diventano ‘generici’ e, di conseguenza, il ricorso inammissibile. La Corte ha agito in conformità con il suo ruolo di giudice di legittimità, che non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione.
Le Conclusioni
Le conclusioni di questa vicenda sono nette: entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa declaratoria comporta due conseguenze dirette per i ricorrenti: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, specifici e pertinenti, evidenziando come la superficialità nella formulazione dei motivi possa precludere l’accesso al giudizio di merito e comportare ulteriori oneri economici.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati da entrambi i ricorrenti sono stati giudicati ‘generici’, ovvero non contenevano una critica specifica e dettagliata delle argomentazioni logiche e coerenti esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
La conseguenza diretta è stata la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali argomenti specifici dei ricorrenti sono stati considerati generici?
Per il primo ricorrente, sono stati giudicati generici i motivi riguardanti la sua responsabilità penale. Per il secondo, sono stati ritenuti generici i motivi relativi all’inidoneità della sua condotta a costituire reato e alla mancata concessione di un’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34012 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a SORIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna pe art. 337 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso di NOME e NOME.
Rilevato che i motivi di COGNOME – aventi ad oggetto la responsabilità per il reato contestato sono generici, considerato che la Corte territoriale ha motivato sul punto in maniera logica e coerente (cfr. pagg.5-6 della sentenza impugnata).
Rilevato, inoltre, che sono generici anche i motivi di NOME – aventi ad oggetto l’inidoneità della condotta dell’imputato a configurare il reato e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. (pag. 6, 7).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di ali : o tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025.