Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opportunità per un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Quando un’impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali, il risultato è un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la genericità dei motivi e la mancata critica puntuale alla sentenza precedente conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Una Lite Familiare e la Reazione Contro le Forze dell’Ordine
Il caso trae origine da una lite familiare che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Durante le operazioni di identificazione, uno dei soggetti coinvolti ha reagito con violenza, opponendosi all’operato dei pubblici ufficiali e cagionando loro delle lesioni. Condannato in primo grado, l’imputato ha visto confermata la sua responsabilità anche dalla Corte d’Appello. Contro questa seconda decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto l’impugnazione senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si è basata su un vizio procedurale fondamentale: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, che rendevano il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’appellante si fosse limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli sulla base di principi consolidati.
Il primo motivo, relativo all’accertamento della condotta, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva, infatti, motivato in modo congruo e logico la correlazione tra la minaccia proferita dall’imputato e il legittimo atto d’ufficio che i pubblici ufficiali stavano compiendo. Il ricorso, invece, non ha offerto una critica specifica a tale ragionamento, limitandosi a una riproposizione della propria tesi difensiva.
Anche i motivi relativi al dolo, all’aggravante, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sono stati respinti per la stessa ragione. In ogni punto, la Corte di merito aveva fornito una valutazione adeguata e logicamente motivata, e l’assenza di un confronto effettivo da parte del ricorrente ha reso le censure inammissibili.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore sede per rivalutare le prove o i fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della sentenza che si intende criticare. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, l’esito è segnato: l’inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Una lezione importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente non ha formulato una critica specifica e puntuale contro le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha rivalutato la colpevolezza dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato nel merito la colpevolezza dell’imputato. La sua decisione si è fermata a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non aveva i requisiti per essere discusso, in quanto le valutazioni della Corte d’Appello erano state ritenute adeguatamente e logicamente motivate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 05/10/1982
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 16011/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da gerkericità in merito all’accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l’atto di ufficio inerente l’identificazione dell’imputato nel contesto di una lite familiare (vedi p. 5 della sentenza impugnata); ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito / con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto, quanto al secondo motivo in punto di dolo e aggravante ex art. 61, ) n.2 c.pyrontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di merito ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell’imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali con le conseguenti lesioni cagionate agli stessi;
ritenuto che t anche in merito al terzo e quarto motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sull’applicazione della recidiva, e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità delle censure;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente