Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare requisiti stringenti. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera questo vaglio preliminare, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quali errori portano a questa declaratoria, sottolineando l’importanza di formulare motivi specifici e pertinenti.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico specifico aspetto: la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione alternativa. Si trattava, quindi, di una contestazione non sulla colpevolezza, ma sulla modalità di esecuzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se la pena detentiva breve dovesse o meno essere sostituita), ma si ferma a un livello precedente. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non avevano le caratteristiche necessarie per essere discussi.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali che definiscono i limiti di un ricorso efficace.
1. Ripetitività delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità è stato individuato nel carattere ‘meramente riproduttivo’ delle argomentazioni. Il ricorrente, in sostanza, si è limitato a ripresentare alla Cassazione le stesse obiezioni già sollevate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ‘ritentare’ le stesse argomentazioni, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Ripetere le stesse doglianze senza evidenziare un errore di diritto specifico commesso dal giudice d’appello rende il ricorso sterile.
2. Genericità dei Motivi
Il secondo, e forse più importante, motivo di inammissibilità riguarda la ‘genericità’ dell’impugnazione. I motivi del ricorso sono stati ritenuti non specifici e privi di un reale confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, smontandone punto per punto il ragionamento giuridico. Un ricorso che espone lamentele astratte, senza indicare precisamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. È un rimedio straordinario che richiede precisione, specificità e un’analisi critica mirata della sentenza impugnata. Chi intende presentare ricorso deve formulare motivi nuovi o, quantomeno, specificare in modo puntuale gli errori di diritto commessi dal giudice di merito. La semplice riproposizione di vecchie tesi o la formulazione di critiche generiche non solo non porta all’accoglimento del ricorso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, meramente ripetitivi di censure già valutate nei gradi di merito e, dall’altro, oggettivamente generici, in quanto non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della contestazione sollevata dal ricorrente?
Il ricorrente contestava esclusivamente la mancata sostituzione della pena detentiva breve, senza mettere in discussione l’accertamento della sua colpevolezza per i reati ascritti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il 07/11/1981
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8467/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 340- 6 pen.);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata sostituzione della pena detentiva bre Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto motivazione della sentenza impugnata / con la quale non si confrontano (cfr., pag. 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.