Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia. È necessario formulare critiche precise, pertinenti e ben argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi presentati. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, previsto dall’art. 590-bis del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile sia in primo grado che in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi al suo difensore per contestare la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma il cosiddetto ‘trattamento sanzionatorio’, ovvero la misura della pena inflitta.
Le Doglianze della Difesa e il Ricorso in Cassazione
Nel suo ricorso, la difesa lamentava una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, le critiche si concentravano su due aspetti:
1. La mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Un riferimento alla recidiva, considerato errato.
L’obiettivo era ottenere una revisione della pena, ritenuta eccessivamente aspra. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui queste lamentele sono state presentate ha determinato l’esito del ricorso.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale: i motivi presentati non avevano i requisiti minimi per poter essere discussi. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e al ricorrente sono state addebitate le spese processuali e un’ulteriore somma di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione, che si fondano interamente sulla qualità dei motivi d’appello.
Genericità dei Motivi
Il primo e fondamentale punto è che i motivi sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’ e ‘del tutto generici’. In pratica, la difesa non ha specificato in modo chiaro quali norme sarebbero state violate o in cosa consistesse il difetto di motivazione della sentenza d’appello. Una critica generica non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il suo ruolo di giudice di legittimità.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Sulla lamentela relativa alle attenuanti generiche, la Corte ha evidenziato come fosse ‘del tutto aspecifica’. Il motivo è semplice: il giudice di primo grado le aveva già concesse, facendole addirittura prevalere sulla circostanza aggravante contestata. Criticare la loro mancata concessione in appello era quindi una doglianza priva di fondamento, poiché il beneficio era già stato riconosciuto.
Il Riferimento Inconferente alla Recidiva
Infine, il riferimento alla recidiva è stato definito ‘inconferente’. La recidiva non era mai stata contestata né applicata dai giudici di merito nel corso del processo. Sollevare questo punto in Cassazione era quindi irrilevante e non pertinente alla decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e ancorato a precise violazioni di legge o a vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza. Le lamentele generiche o basate su circostanze inesistenti o già risolte a favore dell’imputato sono destinate a essere respinte, confermando la decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti dalla Corte manifestamente infondati e del tutto generici.
Cosa ha osservato la Corte riguardo alla richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha rilevato che la doglianza era aspecifica, in quanto le attenuanti generiche erano già state concesse dal giudice di primo grado e fatte prevalere sulla contestata aggravante.
Qual è stata la conseguenza economica per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/07/1979
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all’art. 590-bis, commi 1 e 2. cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto del tutto generici.
Ritenuto, quanto alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche, che il giudice di primo grado aveva già provvedLto a concedere le stesse con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e che le doglianze sul punto sono del tutto aspecifiche;
considerato che il riferimento contenuto nel ricorso alla recidiva risulta inconferente, non essendo stata ritenuta dai giudici di merito la recidiva, neppure contestata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente