Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più severe per chi non rispetta tali requisiti. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, ma è necessario un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni dietro tale esito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, normativa che sanziona la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Il ricorso si basava su una serie di doglianze volte a contestare l’affermazione di responsabilità penale così come era stata valutata dai giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti e i motivi proposti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi per poter essere esaminato nel contenuto.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni alla base del Ricorso Inammissibile
La chiave di volta della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte Suprema ha osservato che le doglianze presentate dall’imputato erano “generiche”. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, attraverso “mere enunciazioni riproduttive”.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorrente non si è “misurato affatto” con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. La Corte d’Appello aveva infatti costruito un “puntuale e logico apparato argomentativo” per giustificare la condanna, evidenziando la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice. Un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare punto per punto quel ragionamento, evidenziandone eventuali vizi logici o errori di diritto, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza è un monito importante sull’onere di specificità che grava su chi intende impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione. È indispensabile che il ricorso instauri un dialogo critico con la sentenza impugnata, individuando con precisione i passaggi contestati e spiegando perché sarebbero errati.
La genericità dei motivi trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di superare il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie. Per la difesa, ciò significa che la preparazione di un ricorso per Cassazione deve essere un lavoro di alta precisione tecnica, mirato a colpire le specifiche falle della decisione precedente, e non un semplice tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze erano generiche, limitandosi a riprodurre censure già valutate dalla Corte d’Appello senza confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo puntuale e logico della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’articolo 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990, relativo a illeciti in materia di sostanze stupefacenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 13/05/1984
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18775/24 Granata
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comrna d.P.R. n. 309/1990);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reat contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di meri adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024