Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta che i motivi generici portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questo caso per comprendere l’importanza di formulare censure mirate e pertinenti, specialmente quando si contesta un aspetto delicato come la recidiva.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente contestava, tra le altre cose, la decisione dei giudici di secondo grado di confermare la recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna. Tuttavia, l’atto di appello non metteva in discussione la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, elemento fondamentale per il riconoscimento della recidiva, ma si limitava a sollecitare la Corte territoriale a esercitare il proprio potere discrezionale per ottenere una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di appello relativo alla recidiva era ‘geneticamente inammissibile’. Questa espressione indica che il vizio era presente fin dall’origine, rendendo impossibile un esame nel merito della questione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Motivo Generico Porta all’Inammissibilità
La motivazione della Suprema Corte è di fondamentale importanza pratica. I giudici hanno spiegato che, per contestare efficacemente la recidiva, il ricorrente avrebbe dovuto mettere in discussione i presupposti su cui si fondava, ovvero la sua accresciuta pericolosità, argomentando contro i precedenti penali valorizzati dalla Corte di Appello.
Invece, il ricorrente si è limitato a una richiesta generica, ovvero quella di un ‘utilizzo del potere discrezionale’ del giudice per ridurre la pena. Una simile doglianza è stata giudicata:
* Inconferente: Non pertinente rispetto alla presunta carenza di motivazione sulla pericolosità.
* Manifestamente infondata e generica: Non conteneva argomenti specifici per criticare il ragionamento della sentenza impugnata.
La Corte ha inoltre rilevato una ‘carenza d’interesse’. Questo significa che, anche se il ricorso fosse stato accolto, non avrebbe portato a nessun beneficio concreto per il ricorrente in un eventuale nuovo giudizio, proprio perché non erano stati forniti elementi per scardinare la valutazione sulla sua pericolosità. In assenza di un interesse concreto e giuridicamente rilevante, il ricorso non può essere accolto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del diritto processuale penale: un atto di impugnazione non può essere una mera lamentela generica. Per avere successo, deve contenere una critica specifica, puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare. Quando si attacca la motivazione di una sentenza, è necessario indicare con precisione dove e perché il giudice ha sbagliato, offrendo una ricostruzione alternativa supportata da elementi concreti. Limitarsi a chiedere una decisione più favorevole senza smontare il ragionamento del giudice precedente equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’unica conseguenza di un’ulteriore condanna economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono ‘geneticamente inammissibili’, ovvero manifestamente infondati, generici e non pertinenti rispetto alla decisione impugnata. Inoltre, l’inammissibilità può derivare dalla ‘carenza d’interesse’, ossia quando l’eventuale accoglimento del ricorso non porterebbe alcun esito favorevole al ricorrente.
Cosa significa che un motivo di appello è ‘generico’?
Un motivo di appello è considerato ‘generico’ quando non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza, ma si limita a richiedere un esito più favorevole in modo vago. Nel caso di specie, il ricorrente non ha messo in dubbio la sua pericolosità (fondamento della recidiva), ma ha solo chiesto un uso del potere discrezionale del giudice per ridurre la pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze, come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza, sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIVOLI il 27/05/1971
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ki2
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Mauro
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha confermato la contestata recidiva è geneticamente inammissibile, tenuto conto che, a prescindere dalla risposta data dalla Corte di appello che ha inteso valorizzare solo i precedenti penali, si osse come il ricorrente non avesse messo in dubbio nei motivi di gravame la pericolosità del ricorrente, limitandosi ad instare per un utilizzo del potere discrezionale della Corte territ (foglio terzo e quarto motivi di appello) funzionale alla riduzione della pena, motivo di grava che, in quanto inconferente rispetto alla dedotta carenza di motivazione in ordine al aumentata pericolosità, risulta manifestamente infondato e generico; che, pertanto sussiste carenza d’interesse, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, COGNOME, R 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024.