Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nel Reato di Evasione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di un’analisi di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di evasione, evidenziando l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti. La Suprema Corte ribadisce principi fondamentali del processo penale, in particolare sui limiti del sindacato di legittimità e sulla discrezionalità del giudice di merito.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Tale condanna è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, tentando di ottenere un proscioglimento o una mitigazione della pena.
Il ricorrente ha basato le sue censure su due punti principali: la richiesta di un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale e la critica al trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenuto eccessivo.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la loro manifesta inammissibilità. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
La Genericità e Assertività dei Motivi
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stata la natura dei motivi presentati. La Corte li ha definiti “generici”, ovvero privi di quella specificità necessaria per criticare efficacemente la sentenza impugnata. Le argomentazioni a sostegno della richiesta di proscioglimento sono state liquidate come “puramente assertive”, cioè semplici affermazioni non supportate da un’analisi critica e puntuale della motivazione della Corte d’Appello.
L’Insindacabilità del Trattamento Sanzionatorio
Un altro punto cruciale riguarda la contestazione della pena. La determinazione della sanzione è una valutazione rimessa all'”esclusivo apprezzamento del giudice di merito”. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma può solo verificare che la decisione sia sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria. Poiché nel caso di specie la motivazione esisteva ed era coerente, ogni censura sul merito della quantificazione della pena è stata ritenuta inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da una “esauriente e logica motivazione”. In particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, uno dei punti dolenti per il ricorrente, era stato ampiamente giustificato. I giudici di merito avevano correttamente basato la loro decisione su due elementi oggettivi: i precedenti penali dell’imputato e le concrete modalità con cui il reato di evasione era stato commesso. Questi fattori, secondo la Suprema Corte, costituiscono una base solida e legittima per negare il beneficio delle attenuanti e per calibrare la pena.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Di fronte alla palese inammissibilità dei motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o meramente dilatori, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e puramente assertivi. Inoltre, contestavano aspetti, come la determinazione della pena, che rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e completa.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato che la decisione di non concedere le attenuanti generiche era correttamente motivata sulla base dei precedenti penali del ricorrente e delle specifiche modalità con cui è stato commesso il fatto illecito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44446 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POLLENA TROCCHIA il 18/10/1992
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono il mancato proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con argomentazioni puramente assertive e un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini della determinazione della pena base e del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e delle concrete modalità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere relatore