Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede di legittimità. Quando un ricorso viene definito generico, la conseguenza è drastica: un ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici per l’imputato. Analizziamo come i giudici sono giunti a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di contestazione.
Il primo motivo verteva sull’elemento soggettivo del reato di lesioni (art. 582 c.p.), sostenendo una non corretta valutazione della sua intenzione criminale. Il secondo, invece, contestava la motivazione relativa all’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i diversi reati commessi.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, riscontrando in essi un vizio fondamentale che ne ha precluso l’analisi nel merito. I giudici hanno osservato che le censure proposte non introducevano nuovi argomenti giuridici o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo esauriente e logico dalla Corte d’Appello.
Questo approccio è stato qualificato come ‘meramente riproduttivo’ e ‘generico’, poiché non si confrontava criticamente con le ragioni della decisione di secondo grado, ma si limitava a un dissenso non argomentato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli atti precedenti, ma deve individuare con precisione i vizi di legittimità della sentenza.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Basi
La Corte ha sottolineato che i motivi d’appello devono essere specifici. Nel caso di specie, il primo motivo sull’elemento soggettivo era una copia di quanto già discusso e rigettato in appello, dove i giudici avevano fornito una motivazione definita ‘logica, coerente e puntuale’. Allo stesso modo, il secondo motivo sull’aumento di pena è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione sulla base della gravità dei fatti e delle modalità della condotta.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quando un ricorso si limita a riproporre doglianze già esaminate o a contestare la valutazione dei fatti senza evidenziare un vizio di legittimità, esso si pone al di fuori del perimetro del giudizio della Suprema Corte. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché non offriva spunti validi per una revisione della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che rende definitiva la condanna. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema cura, focalizzandosi sui vizi di legittimità e non sulla semplice riproposizione di argomenti già vagliati. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere in un ricorso inammissibile, con conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a riproporre censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e coerente.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.), con le aggravanti previste dagli articoli 585 e 576 n. 1 del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44397 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 16/03/1976
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza d condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 e 585 in relazione all’art. 57 1 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;
considerato, in particolare, che il primo motivo di ricorso, inerente all’elemento soggettivo in relazione al reato d cui all’art. 582 cod. pe ., risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti in presenza di una motivazione della Cort d’Appello di Torino logica, coerente e puntuale (si vedano pagg. 3-4 della sentenz impugnata);
rilevato che, anche in relazione al secondo motivo che contesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, i giudici di me hanno motivato con adeguato esame delle deduzioni difensive e con argomenti logici, considerando la gravità dei fatti e le modalità della condotta criminosa veda pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024