Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e non si limitino a ripetere argomentazioni già esaminate. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una persona condannata in secondo grado dalla Corte di Appello per il reato di danneggiamento, previsto dall’art. 635 del codice penale. La ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre motivi principali:
1. Una contestazione sulla correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
2. La lamentela per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Ulteriori censure che, nella sostanza, richiedevano una nuova valutazione dei fatti di causa.
La Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto tali argomenti, ma la difesa ha deciso di riproporli in sede di legittimità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti inammissibili, senza quindi entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono i limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha rigettato l’impugnazione, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori sanzioni per la parte ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha analizzato separatamente ciascun motivo, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Il primo motivo è stato considerato una pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. La Corte ha sottolineato che i motivi di ricorso in Cassazione devono contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, non limitarsi a copiare e incollare le doglianze precedenti. Tali motivi sono considerati non specifici, ma solo apparenti, e quindi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello conteneva una motivazione logica e coerente sul perché tale norma non fosse applicabile al caso di specie. In sede di legittimità, non è possibile contestare una valutazione del giudice di merito se questa non presenta vizi di illogicità evidenti.
Infine, il terzo motivo è stato respinto perché implicava valutazioni di merito. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti o valutare nuovamente le prove. Chiedere alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda è un’attività che esula dalle sue competenze e porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze significative per la ricorrente. In primo luogo, la condanna emessa dalla Corte di Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente a quanto previsto dalla legge per i ricorsi inammissibili, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono generici e non specifici, si limitano a ripetere argomenti già respinti (pedissequa reiterazione), sono manifestamente infondati, oppure chiedono alla Corte una nuova valutazione dei fatti (valutazioni di merito), attività che esula dalla sua competenza di giudice di legittimità.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ di un motivo di ricorso?
Significa che il motivo di ricorso è una copia letterale degli argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza formulare una critica argomentata e specifica contro la decisione che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/09/1976
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 635 cod. pen., indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità;
considerato che il terzo motivo di ricorso implica valutazioni di merito, su cui non è possibile alcun sindacato in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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