Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede più di una semplice riproposizione delle proprie ragioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che si limitano a ripetere quanto già esaminato e respinto nei gradi di giudizio precedenti. Questa decisione offre spunti cruciali sull’onere di specificità che grava sulla parte ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, il suo atto si è rivelato problematico. Anziché formulare una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della Corte d’Appello, il ricorrente ha semplicemente riproposto gli stessi argomenti già discussi e disattesi nel giudizio precedente.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 12 novembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, ma lo faceva in modo del tutto generico. I giudici hanno definito i motivi come una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente rigettati dai giudici di merito.
Secondo la Cassazione, un ricorso di questo tipo non assolve alla sua funzione tipica, che è quella di sviluppare una critica argomentata e specifica avverso la sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella decisione che si contesta, rende il ricorso non solo apparente ma privo di reale contenuto critico. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione le parti della sentenza che ritiene errate e di spiegare perché, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice precedente.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che i motivi erano “non specifici ma soltanto apparenti”. La semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello (che le aveva analizzate nelle pagine 4, 5 e 6 della sua sentenza) non costituisce una critica valida. Tale approccio svuota di significato il diritto di impugnazione, trasformandolo in un tentativo sterile di ottenere un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta una sanzione per l’abuso dello strumento processuale, che ha impegnato inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la decisione impugnata. Non basta essere in disaccordo con la sentenza; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, dove e perché il giudice abbia sbagliato. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna economica che aggrava la posizione processuale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non specifici, o si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti in un grado di giudizio precedente, senza formulare una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Cosa significa ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di appello?
Significa ripetere letteralmente e passivamente le stesse ragioni già presentate nel ricorso d’appello, senza confrontarsi con le motivazioni con cui il giudice d’appello le ha respinte. Questo rende il ricorso per Cassazione privo della necessaria specificità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La principale conseguenza è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 04/05/1957
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducibile p fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4,5 e 6, dovendosi gli stessi considerar non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
li Consigliere COGNOME
Il Presidente