Ricorso Inammissibile: Cosa Succede Quando l’Appello è Generico e Ripetitivo?
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, per essere esaminato, l’atto deve rispettare requisiti di specificità e concretezza ben precisi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci mostra chiaramente le conseguenze di un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare e quali principi la Suprema Corte ha ribadito.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro una Condanna per Appropriazione Indebita
Il caso trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando sia la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità, sia presunte violazioni di legge.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, smontando uno per uno i motivi presentati dal ricorrente. Vediamo nel dettaglio perché.
Primo Motivo: la Genericità della Censura
Il primo motivo contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla colpevolezza dell’imputato. La Cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato. In pratica, il ricorso non specificava quali fossero gli elementi concreti della sentenza che si intendevano criticare e perché. La legge (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.) richiede che i motivi di ricorso siano specifici, per permettere al giudice di comprendere esattamente i punti della decisione che vengono contestati. Un’impugnazione che si limita a esprimere un dissenso generico, senza un’analisi critica puntuale, è destinata a fallire.
Secondo e Terzo Motivo: la Mera Ripetizione degli Argomenti
Il secondo e il terzo motivo, che lamentavano violazioni di legge, sono stati giudicati altrettanto inammissibili. La Corte ha osservato che non si trattava di nuove argomentazioni, ma di una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le stesse difese. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ripetere gli stessi argomenti, senza criticare in modo specifico e argomentato il ragionamento del giudice precedente, trasforma il ricorso in un atto apparente, privo della sua funzione tipica.
Il Ruolo della Parte Civile e il Rigetto della Richiesta di Spese
Un aspetto interessante della decisione riguarda la parte civile. In caso di inammissibilità del ricorso dell’imputato, la parte civile ha solitamente diritto al rimborso delle spese legali sostenute. In questo caso, però, la sua richiesta è stata respinta. La Cassazione ha spiegato che, per ottenere la liquidazione delle spese, la parte civile deve svolgere un’attività difensiva utile, ad esempio presentando memorie scritte che contrastino efficacemente le tesi del ricorrente. Nel caso di specie, la parte civile si era limitata a chiedere la dichiarazione di inammissibilità, senza fornire un contributo attivo alla decisione. Di conseguenza, la sua richiesta di rimborso è stata rigettata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio fondamentale secondo cui l’impugnazione deve essere uno strumento di critica ragionata e non una mera riproposizione di doglianze. I motivi sono stati giudicati privi dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., in quanto:
1. Il primo motivo era generico perché non indicava gli elementi specifici a base della censura, impedendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
2. Gli altri due motivi erano meramente reiterativi di quanto già esaminato e disatteso dalla Corte d’Appello, omettendo di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La conseguenza inevitabile è stata la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve assicurarsi che i motivi siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Non è sufficiente manifestare un dissenso generico o ripetere argomenti già sconfitti. È necessaria un’analisi approfondita che metta in luce le precise violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. In caso contrario, il rischio concreto non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni, come dimostra chiaramente il caso esaminato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non specificano le critiche alla sentenza impugnata, oppure si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti senza una critica argomentata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali in caso di ricorso inammissibile?
No. Secondo questa decisione, la parte civile ha diritto al rimborso solo se ha svolto un’attività difensiva concreta e utile alla decisione, come la presentazione di memorie scritte per contrastare le tesi del ricorrente. La semplice richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 31/03/1972
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e le conclusioni depositate nell’interesse di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 646 cod. peri generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art 179 cod. proc. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 3 dell sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparent, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell’art. 646 cod. pen., è indeducibile perché meramente reiterativo dei motivi di appello già disattesi dalla Corte di appello alla pagina 3 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spe processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo utile contributo alla decisione; tale non è il caso in esame, nel quale la parte civile si è limi a chiedere l’inammissibilità del ricorso, per cui la richiesta della stessa non può essere accolta;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile COGNOME NOME. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME