Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario presentare motivi di diritto specifici e validi. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando ciò non avviene, introducendo il concetto di ricorso inammissibile. Questo principio è fondamentale nel nostro sistema giudiziario, poiché garantisce che la Corte Suprema si concentri solo su questioni di legittimità, evitando di diventare un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Il Percorso Giudiziario: dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputazione originaria era per il reato di cui all’art. 336 c.p. (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), ma i giudici del merito avevano operato una riqualificazione del fatto. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando sia la correttezza della riqualificazione giuridica sia la valutazione degli elementi costitutivi del reato di resistenza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione sui fatti. Piuttosto, la Corte si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse censure e argomentazioni difensive già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridicamente corrette dai giudici della Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato vizi di legge o palesi incongruenze logiche nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente manifestato il proprio dissenso, tentando di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di rivedere le prove, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito argomenti puntuali, coerenti e corretti sia sulla riqualificazione del reato sia sulla sussistenza della resistenza, il ricorso è risultato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un principio cruciale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi di diritto specifici e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a redigere atti di impugnazione mirati, che identifichino con precisione i vizi di legittimità della sentenza, evitando censure generiche o di mero fatto, destinate a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni giuridicamente corrette e prive di vizi logici.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono consentiti in sede di legittimità?
Significa che le argomentazioni proposte miravano a una nuova valutazione dei fatti del caso, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado, mentre la Corte di Cassazione (sede di legittimità) può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45324 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45324 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAIVANO il 14/01/1971
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla lamentata violazione dell’ad 521 cpp con riguardo alla intervenuta riqualificazione del fatto ( ricon all’egida dell’art. 337 cp in luogo dell’originaria imputazione per il reato di cui all’ad 336 in ordine al riscontro dei tratti costitutivi della resistenza ascritta al ricorrente qu idoneità oppositiva offerta dal contegno minaccioso tenuto nell’occasione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.