Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in sede penale, ribadendo un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Quando un’impugnazione si limita a critiche generiche senza un confronto puntuale con la decisione impugnata, il suo destino è segnato. Vediamo come la Corte di Cassazione ha applicato questo principio in un caso di furto in abitazione, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto in abitazione, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il proprio difensore, contestando la sentenza di secondo grado. L’oggetto della doglianza era, in sostanza, la presunta mancanza di un’adeguata motivazione da parte dei giudici d’appello a sostegno della conferma della sua colpevolezza.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 45024 del 2024, ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa della struttura e del contenuto dell’atto di impugnazione. I giudici hanno rilevato che le censure mosse alla sentenza d’appello erano formulate in termini “del tutto aspecifici” e “assolutamente generiche”.
Secondo la Corte, la sentenza impugnata era, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, sorretta da un “conferente apparato argomentativo”, esente da vizi logici e coerente con la decisione del Tribunale. Il ricorso, invece, non operava quel necessario confronto critico con le argomentazioni dei giudici di merito, limitandosi a una critica superficiale e non circostanziata.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione degli articoli 581 e 591 del Codice di Procedura Penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di ricorso devono indicare specificamente “le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. Nel caso di specie, questa specificità era totalmente assente.
La Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha sviluppato alcuna argomentazione concreta per smontare le giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello sia riguardo all’affermazione di responsabilità sia riguardo al trattamento sanzionatorio. In pratica, il ricorso non è andato oltre una generica lamentela, senza entrare nel merito delle ragioni che avevano portato i giudici a confermare la condanna. Questo vizio procedurale, definito come mancanza di confronto con le “adeguate giustificazioni” della sentenza, ha reso l’impugnazione non scrutinabile nel merito, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale per la pratica forense: un ricorso, per essere efficace, non può essere una mera riproposizione di argomenti già vagliati o una critica astratta della sentenza. È indispensabile che la difesa articoli un’analisi puntuale, individuando le specifiche criticità logiche o giuridiche nell’apparato argomentativo del giudice e contrapponendo ad esse elementi concreti.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche un ulteriore aggravio economico per l’assistito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di doglianza erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto critico con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti che i motivi di un ricorso devono avere secondo la Corte?
Secondo la Corte, in base agli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, pena l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45024 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 22/11/1992
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Così deciso il 7 novembre 2024