Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi e la Prescrizione della Ricettazione
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale e sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione con rigore e specificità. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce principi fondamentali sia in materia processuale, legati ai requisiti dell’atto di appello, sia in materia sostanziale, chiarendo come si calcola la prescrizione per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata. Analizziamo insieme la decisione per trarne utili insegnamenti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per il reato di ricettazione. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato tre motivi di impugnazione. I primi due contestavano la sua responsabilità penale, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di altri benefici di legge. Il terzo motivo, invece, sollevava un’eccezione di sopravvenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della condanna emessa in appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Motivi Generici
La Corte ha ritenuto i primi due motivi di ricorso palesemente generici. Secondo i giudici, l’imputato si era limitato a dedurre vizi di motivazione con affermazioni astratte, senza instaurare un confronto critico e specifico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello. La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che i motivi di impugnazione siano specifici e indichino chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di questa specificità, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità. La Cassazione ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, 2016), che ha consolidato il principio secondo cui un ricorso inammissibile è tale quando non enuncia e argomenta i rilievi critici in modo puntuale rispetto alla decisione impugnata.
La Questione della Prescrizione nella Ricettazione Attenuata
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione per la ricettazione attenuata (prevista dal secondo comma dell’art. 648 c.p.) fosse ormai decorso. La Corte ha smontato questa tesi, chiarendo un punto cruciale: la ricettazione attenuata non è un reato autonomo, ma una circostanza attenuante speciale del reato di ricettazione previsto dal primo comma. Di conseguenza, ai fini del calcolo della prescrizione, si deve sempre fare riferimento alla pena massima stabilita per la fattispecie base e non a quella, più mite, prevista per la forma attenuata. Nel caso specifico, essendo il reato stato commesso il 25 luglio 2016, il termine massimo di prescrizione si compirà solo il 25 luglio 2026.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è di natura processuale: la necessità di garantire che le impugnazioni non siano uno strumento dilatorio, ma un confronto serio e argomentato con la decisione del giudice precedente. I motivi generici, che non si confrontano con la logica della sentenza impugnata, violano questo principio e rendono il ricorso inammissibile. Il secondo pilastro è di diritto sostanziale: la corretta interpretazione della natura giuridica della ricettazione attenuata. Qualificarla come circostanza attenuante e non come reato autonomo ha l’effetto diretto di ancorare il calcolo della prescrizione alla fattispecie più grave, garantendo un tempo adeguato per l’accertamento penale.
le conclusioni
Questa ordinanza offre spunti di riflessione importanti. Per gli avvocati, emerge la necessità di redigere ricorsi che siano veri e propri dialoghi critici con le sentenze impugnate, evitando formule stereotipate e generiche. Per i cittadini, la decisione chiarisce che istituti come la prescrizione sono regolati da criteri tecnici precisi, che non sempre coincidono con l’intuizione comune. La distinzione tra reato autonomo e circostanza attenuante, pur apparendo tecnica, ha conseguenze pratiche enormi sulla durata del processo e sulla possibilità per lo Stato di perseguire un illecito. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sanzione processuale, ma una garanzia dell’efficienza e della serietà del sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non enuncia e non argomenta in modo specifico i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza.
Come si calcola il termine di prescrizione per il reato di ricettazione nella sua forma attenuata?
Il termine di prescrizione si calcola sempre avendo riguardo alla pena stabilita per la fattispecie base di ricettazione (art. 648, comma 1, c.p.), poiché la forma attenuata non costituisce un reato autonomo ma una circostanza attenuante speciale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 10/09/1975
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrent lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, determinazione del trattamento sanzionatorio nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge sono generici perché priv requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ric fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamen corretta (vedi pagg. da 2 a 6 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con percorso argomentativo della sentenza di appello. Questa Corte ha stabilito, proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispe ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce sopravvenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata è manifestamen infondato. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell’art. 648 cod. p in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell’articolo c non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuant speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 269492 – 01; Sez 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massinnata). In considerazione dell data di commissione del reato (25 luglio 2016), il termine massimo di prescrizio si perfezionerà solo in data 25 luglio 2026.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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