Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. È fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce come la genericità dei motivi conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. Questo principio è stato ribadito in un caso riguardante il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 del codice penale, decideva di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale. Le argomentazioni portate a sostegno del ricorso, tuttavia, non introducevano nuovi elementi di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, poiché ha riscontrato un vizio preliminare e assorbente: la genericità delle doglianze. Secondo gli Ermellini, il ricorso non si confrontava affatto con l’apparato argomentativo, definito puntuale e logico, della sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già scrutinato adeguatamente tutti gli elementi costitutivi del reato, fornendo una motivazione completa. La mera riproposizione di censure già respinte, senza una critica mirata alla ratio decidendi della sentenza impugnata, rende l’impugnazione non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio cardine del processo di legittimità. Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Pertanto, un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e puntuali contro le argomentazioni del giudice d’appello. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a “enunciazioni riproduttive di censure già vagliate”, senza “misurarsi affatto con gli apprezzamenti di merito” della Corte territoriale. La sentenza impugnata aveva, al contrario, sottolineato la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice. Di fronte a una motivazione completa e logica, il ricorso generico non può che essere dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: l’appello alla Corte di Cassazione richiede un’elevata specificità. Non è una sede dove poter ridiscutere i fatti o riproporre le medesime difese. È necessario individuare i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) della sentenza impugnata e argomentarli in modo stringente e critico. In assenza di questo approccio, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, che non solo conferma la condanna, ma aggiunge un ulteriore onere economico per l’imputato. La decisione serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e focalizzati sui reali punti deboli, in punto di diritto, della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze (motivi di appello) erano generiche e si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘motivazione generica’ in un ricorso per Cassazione?
Per ‘motivazione generica’ si intende un’argomentazione che non formula critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già discussi o a esprimere un dissenso generale, senza individuare precisi vizi di legge o di motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46648 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46648 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 10/01/1990
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
l
n. 23442/24 Ech
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza di tutti presupposti richiesti dalla norma incriminatrice;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/2024