Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici. Questo principio è cruciale per comprendere come strutturare un’efficace difesa legale fino all’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, che punisce i fatti di lieve entità legati al traffico di droga. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando alcuni aspetti della decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Una Critica al Trattamento Sanzionatorio
Le doglianze del ricorrente si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare, venivano sollevate due questioni principali:
1. La mancata applicazione delle attenuanti generiche: L’imputato lamentava che la Corte d’Appello non avesse concesso le attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale, circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
2. L’eccessiva entità della pena: Si contestava la severità complessiva della sanzione inflitta, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
Queste critiche, sebbene legittime in astratto, sono state presentate in una forma che la Suprema Corte ha ritenuto inadeguata.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha emesso un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma nel modo in cui sono state formulate. I giudici hanno definito i motivi ‘generici’ e ‘a-specifici’. Questa terminologia indica che le argomentazioni del ricorrente non erano sufficientemente dettagliate e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una ‘lineare e coerente logicità’. Per contestare efficacemente una decisione simile, non è sufficiente esprimere un generico dissenso sulla pena o sulla mancata concessione di un beneficio. È necessario, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha fatto questo. Le sue argomentazioni si sono limitate a una critica superficiale, senza entrare nel cuore della logica seguita dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse sbagliato, ma si è limitato ad affermare che la conclusione era sgradita. Questo approccio rende inevitabile una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del ricorso. Per avere successo davanti alla Suprema Corte, è indispensabile presentare censure mirate, capaci di individuare con precisione il punto debole della sentenza impugnata. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e non specifici. Il ricorrente non si è confrontato in modo adeguato con la motivazione lineare e coerente della sentenza impugnata.
Quali erano le principali lamentele del ricorrente?
Il ricorrente lamentava il trattamento sanzionatorio, in particolare la mancata applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e l’entità complessiva della pena inflitta.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46641 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46641 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 03/06/1984
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 23382/24 REATEGUI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo anche alla mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. nonché all’entità complessiva della pena, oltre che generici, sono a-specifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. pagg. 8-10);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024